E’ destinato ai disoccupati partecipanti alle iniziative Contratto di Ricollocazione Generazione e Tirocini extracurriculari per persone con disabilità, l’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio e relativo all’Azione Cardine n. 24 Sperimentazione del contratto di ricollocazione del POR FSE Lazio 2014-2020, in particolare nell’ambito dell’Asse I – Priorità di investimento 8.ii) “L’integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE), in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazione, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l’attuazione della garanzia per i giovani” – Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”.

Lo stanziamento complessivo di euro 3.000.000 destina pertanto incentivi alle imprese che assumano i soggetti su indicati con contributi che variano a seconda della tipologia di contratto adottato:

  • Contratto a tempo indeterminato (anche in regime di somministrazione). È compreso anche il contratto di apprendistato professionalizzante di cui all’art. 47, co. 4 del Dlgs 81/2015: 8.000 euro per il full time, 4.000 euro per il part time.
  • Contratto a tempo determinato maggiore o uguale a 12 mesi (anche in regime di somministrazione) 5.000 euro per il full time, 2.500 euro per il part time.
  • Contratto a tempo determinato da 6 a 11 mesi (anche in regime di somministrazione) 2.500 euro per il full time, 1.250 euro per il part time.

Dal Bonus sono esclusi i seguenti contratti di lavoro:

  • lavoro domestico;
  • attività riguardanti la divisione 92 “Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco” della classificazione ATECO 2007:
  • 92.00.01 Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio, eccetera;
  • 92.00.02 Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a gettone;
  • 92.00.09 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse.

Le risorse messe a disposizione per i bonus occupazionali sono disponibili ad accesso continuo con finanziamento “on demand” fino all’esaurimento dei fondi in base all’ordine di ricevimento delle richieste di contributo e verranno istruite a cadenza mensile.

La Regione si riserva la facoltà di incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso.

La fruizione del Bonus è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro. Si tratta delle condizioni alle quali è subordinato il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In caso di opzione per il regime “de minimis” il bonus occupazionale corrisponde all’intero importo previsto in base alla tipologia di contratto e durata di orario di lavoro ed è concesso anche nel caso in cui il lavoratore assunto, disoccupato e destinatario delle politiche attive regionali, non possegga i requisiti specifici previsti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014.

In caso di opzione per il regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), l’importo del bonus è concesso nella misura massima del 50%, (ex art. 32 del Reg. UE 651/2014) del costo salariale del lavoratore svantaggiato assunto, elevato al 75% nel caso di lavoratore disabile, entro i massimali indicati dall’avviso.

L’entità del bonus non sarà modificata in caso di trasformazione del contratto da part-time a full time successiva alla richiesta del bonus da parte del beneficiario, né in caso di trasformazione da tempo determinato in tempo indeterminato.

I destinatari dell’avviso, oltre alla partecipazione alle politiche attive su indicate, devono essere, alla data di assunzione, lavoratori disoccupati ai sensi della normativa nazionale vigente.

Lo stato di disoccupazione è attestato dalla data di rilascio della DID (Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro).

Se stranieri, i destinatari devono essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità che consenta l’esercizio di un’attività lavorativa.

Qualora il datore di lavoro opti per la concessione dell’incentivo in regime di aiuti in esenzione (Reg. 651/2014), i destinatari, oltre ai requisiti suindicati, devono essere in possesso di almeno uno dei requisiti per la definizione di lavoratori svantaggiati come definiti dall’art. 2 punto 4) del Reg. 651/2014:

  • a) per i neoassunti con età compresa tra 24 e 50 anni, non aver avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi antecedenti all’assunzione2;
  • b) avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  • c) aver superato i 50 anni di età;
  • d) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  • e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  • f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  • g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile.

Sono beneficiarie degli aiuti le imprese che assumono, a decorrere dal 19 marzo 2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di almeno lavoratori in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 4 dell’avviso. Le imprese richiedenti, devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

  1. avere una sede operativa ubicata sul territorio della Regione Lazio presso la quale viene assunto il lavoratore per cui viene richiesto il bonus;
  2. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.); ovvero sono regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell’elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell’INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – sono in possesso di partita iva rilasciata da parte delle Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell’attività (solo per i liberi professionisti);
  3. essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime “de minimis” (Regolamento (UE) n. 1407/2013 o in regime in esenzione (Reg. n. 651/2014);
  4. essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestate nel DURC;
  5. garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  6. essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
  7. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato ai disabili;
  8. essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
  9. essere operative alla data di presentazione della presente domanda di bonus occupazionale;
  10. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
  11. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  12. non sussistere nei propri confronti cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove diposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
  13. non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
  14. non sussistere nei propri confronti cause di esclusione di cui all’art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
  15. non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata: – licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente; – licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente; – procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Il Bonus occupazionale può essere riconosciuto a favore dell’impresa somministratrice anche nel caso di stipula di un contratto di somministrazione di lavoro, a tempo indeterminato, fermo restando, in particolare, quanto disposto dalla circolare INPS n. 57/2016.

Non potranno invece usufruire dei benefici previsti dal presente avviso le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di altri incentivi all’occupazione approvati dalla Regione Lazio a valere sul POR FSE 2014-2020 o sul PON IOG – Garanzia Giovani.

Sono escluse dai benefici dell’avviso anche le assunzioni effettuate dalla Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recati dall’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 e smi.4

Le domande di richiesta dell’incentivo potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12 del 29 gennaio 2021 per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2020.

A ciascuna domanda dovrà essere assegnato dall’impresa richiedente un titolo di progetto. Al fine di identificare immediatamente la domanda si suggerisce di utilizzare la seguente sintassi:

Domanda di aiuto_RagioneSocialeImpresa_NumeroProgressivoDomanda (es 01, 02, 03, ecc) (es. Domanda di aiuto_Ditta Rossi Srl_01)

Le domande di erogazione del contributo dovranno essere presentate attraverso SiGeM. La procedura di presentazione del progetto è da ritenersi conclusa solo all’avvenuta trasmissione di tutta la documentazione prevista dall’avviso e prodotta dal sistema.

Le richieste di contributo non complete della documentazione richiesta non saranno ammesse.

Il proponete ha facoltà di ripresentarle. Si specifica che la domanda si consolida a seguito dell’invio: pertanto, qualora a seguito dell’invio il proponente verifichi la carenza di uno o più documenti nella proposta già inviata, ne potrà inviare un’altra a rettifica della precedente.

La nuova domanda dovrà essere completa di tutti i documenti richiesti e nel titolo del progetto dovrà riportare la dizione:

Nuova Richiesta RAGIONESOCIALEIMPRESA – sostituzione domanda CODICEPRIMADOMANDA.

Contatti

Per assistenza e supporto anche in fase di presentazione delle proposte: bonus2019@regione.lazio.it.

Documentazione di riferimento