Finanziare gli investimenti nella trasformazione dei prodotti della pesca e acquacoltura così da favorirne la commercializzazione e accrescere la competitività dei settori pesca e acquacoltura, in linea con l’obiettivo tematico di migliorare la competitività delle PMI previsto tra gli obiettivi tematici del Quadro Strategico Comune per la programmazione 2014/2020 (Obiettivo Tematico 3): a questo mira l’avviso aperto e finanziato con risorse del PO FEAMP2014/2020, inerente la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

Destinatari e beneficiari dell’avviso, che stanzia complessivamente 900.000 euro, sono le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) come definite nei criteri di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020 e nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal cui certificato di iscrizione sia possibile desumere quale attività primaria o secondaria delle imprese richiedenti: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera; pesca e acquacoltura.

In linea con quanto previsto dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi che:

  • contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
  • migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
  • sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
  • si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali;
  • si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007; che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

Le spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. a del Reg. (UE) n. 508/2014 riguardano:

  • l’acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
  • i generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
  • gli investimenti per l’introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli solari;
  • gli econometri, sistemi di gestione dell’energia e sistemi di monitoraggio.

Quelle ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. b, del Reg. (UE) n. 508/2014, a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale sono invece:

  • i segnali di soccorso apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco; rilevatori di gas e sistemi d’allarme antigas;
  • le protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
  • l’illuminazione di emergenza;
  • le videocamere e schermi di sicurezza;
  • l’acquisto e l’installazione di cassette di pronto soccorso;
  • l’acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
  • la dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
  • i servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
  • gli attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro; attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
  • le vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
  • i dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
  • gli abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
  • i segnali di emergenza e di allarme di sicurezza.

Infine, le spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. c, d, e, f del Reg. (UE) n. 508/2014 riguardano:

  • i macchinari e le attrezzature per la trasformazione dei prodotti/sottoprodotti;
  • i macchinari e le attrezzature per etichettatura;
  • i servizi e le tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware.

È altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso quali: spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici – per i quali non si può interrompere la catena del freddo – esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro); – oppure  l’acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero, non amovibili dalla motrice.

Spese generali (costi generali e costi amministrativi) sono considerate le spese collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione che, quantificate forfettariamente, sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso.

L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 300.000 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 15.000 euro.

I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile, ripartito nel modo seguente: UE FEAMP – 50% STATO – 35% REGIONE – 15%. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste a qualsiasi titolo ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

In deroga a quanto sopra esposto, si applicano 30 punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico per interventi connessi alla pesca costiera artigianale (allegato I al Reg. (UE) 508/2014).

Le risorse disponibili vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime, con possibilità di concedere all’ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale, a copertura parziale del progetto di investimento reputato ammissibile.

Le domande ammissibili, ma non finanziate per carenza fondi, potranno essere finanziate in caso di ulteriori disponibilità, ovvero di rimessa in disponibilità di fondi derivanti da economie di spesa.

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il 23 aprile 2018 esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Area Decentrata Agricoltura di Frosinone – adafrosinone@regione.lazio.legalmail.it

Area Decentrata Agricoltura di Latina – adalatina@regione.lazio.legalmail.it

Area Decentrata Agricoltura di Rieti – adarieti@regione.lazio.legalmail.it

Area Decentrata Agricoltura di Roma – adaroma@regione.lazio.legalmail.it

Area Decentrata Agricoltura di Viterbo – adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it

Ove il termine dovesse scadere in un giorno festivo sarà automaticamente prorogato al giorno seguente non festivo. La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura “Misura 5.69 del PO FEAMP 2014-2020 – Domanda di sostegno”. I documenti devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

Contatti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi a:

SERVIZIO APPLICAZIONE DEL FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA sita in Via del Serafico, 107 – 00142 Palazzina/Piano/Stanza 3/318 Telefoni: 0651688139 / 0651689316 / 0651689453 E-mail: gruffini@regione.lazio.it / gdfiore@regione.lazio.it / lberardi@regione.lazio.it

oppure all’Area Decentrata Agricoltura della Provincia di appartenenza:

ADA di Frosinone – Via Veccia, 23 – 03100. Telefono: 0775851670

ADA di Latina – Via Villafranca, 2 D – 04100 Telefono: 0773446671-0773480016

ADA di Rieti – Via Raccuini, 21/A – 02100. Telefono: 0746264680

ADA di Roma – Via Luigi Pianciani, 16 – 00185. Telefono: 0651686615

ADA di Viterbo- Via Romiti, 80 – 01100. Telefono: 0761298602

Documentazione di riferimento