Modifiche al bando Buoni servizio per le persone non autosufficienti

I richiedenti a cui è stato assegnato il buono potranno chiedere la liquidazione dei contributi in due tranche

L’amministrazione regionale ha stabilito di procedere alla modifica dell’art. 12 “Modalità di erogazione dei buoni servizio e di liquidazione degli importi” dell’avviso pubblico per accedere a Buoni per le persone non autosufficienti nel territorio della Regione Lazio, Edizione 2026, di cui alla Determinazione dirigenziale n. G03577 del 18/03/2026.

In particolare, con Determinazione n. G04488 del 7 aprile 2026, l’avviso è stato modificato e approvato come descritto nell’atto:

  • Procedere alla modifica dell’articolo “12. Modalità di erogazione dei buoni servizio e di liquidazione degli importi” come segue:

I richiedenti a cui è stato assegnato il buono potranno richiedere la liquidazione dei contributi corrispondenti ai buoni mensili riconosciuti rendicontando le spese sostenute per ciascuna mensilità.

La richiesta di liquidazione dovrà essere presentata, in due tranche:

1. le spese sostenute dal 1° gennaio 2026 al 30 giugno 2026 da rendicontare a partire dal 1° luglio 2026 ed entro il 31 luglio 2026; 

2. le spese sostenute dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026 da rendicontare a partire dal 2 gennaio 2027 ed entro il 31 gennaio 2027.

In caso di mancata presentazione delle richieste di liquidazione entro questi termini decade il beneficio del contributo e non sarà più possibile richiederne la liquidazione.

Si specifica ancora che per utilizzare i Buoni servizio e richiedere la liquidazione dei relativi importi il richiedente deve essere il soggetto che sostiene il pagamento delle spese relative ai servizi fruiti dal destinatario.

È possibile pertanto rendicontare e chiedere il rimborso anche di spese già sostenute, relative alle mensilità dell’Anno 2026 precedenti alla data di presentazione della domanda, nel rispetto di quanto previsto dall’avviso.

Sono pertanto rimborsabili le spese sostenute dal 01/01/2026 al 31/12/2026 nei limiti di € 700,00 mensili.

  • di approvare l’avviso pubblico così come modificato nell’art. 12 confermando integralmente tutte le restanti prescrizioni e contenuti non oggetto di modifica.