FSE+ Comitato di Sorveglianza


Le funzioni, i compiti e i criteri per la composizione del Comitato di Sorveglianza sono definiti dal Regolamento (UE) 2021/1060.

Il Comitato si riunisce almeno una volta l’anno per valutare l’attuazione del Programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi.

In particolare, il Comitato di Sorveglianza esamina (art. 40 CPR):

  • i progressi compiuti nell’attuazione del programma e nel conseguimento dei target intermedi e dei target finali
  • tutte le questioni che incidono sulla performance del programma e le misure adottate per farvi fronte
  • il contributo del programma al superamento delle sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese che sono connesse all’attuazione del programma
  • progressi compiuti nell’effettuare le valutazioni e le sintesi delle valutazioni, nonché l’eventuale seguito dato agli esiti delle stesse
  • l’attuazione di azioni di comunicazione e visibilità;
  • i progressi compiuti nell’attuare operazioni di importanza strategica, se pertinente
  • il soddisfacimento delle condizioni abilitanti e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione;
  • i progressi compiuti nello sviluppo della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, dei partner e dei beneficiari, se pertinente.

Inoltre, il Comitato di Sorveglianza esamina e approva:

  • la metodologia e i criteri utilizzati per la selezione delle operazioni, comprese le eventuali modifiche, che sono presentati alla Commissione stessa almeno 15 giorni lavorativi prima della loro presentazione al comitato di sorveglianza)
  • la relazione finale in materia di performance per i programmi sostenuti
  • il piano di valutazione e le eventuali modifiche
  • le eventuali proposte di modifica di un programma avanzate dall’autorità di gestione.

Il Comitato di Sorveglianza può rivolgere raccomandazioni all’Autorità di Gestione, anche in merito a misure volte a ridurre l’onere amministrativo per i beneficiari.