Finalità dell’Avviso

La finalità dell’azione “Investimenti a bordo e nei porti per incrementare la qualità delle produzioni e migliorare le condizioni di sbarco delle catture indesiderate nonché di promuovere migliori condizioni di lavoro, salute e sicurezza degli operatori” è quella di rendere le imprese della pesca più competitive e resilienti, su basi più sostenibili.

L’azione, attraverso l’intervento “Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti” attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

COD. INTERVENTOINTERVENTOOPERAZIONI ATTIVABILI
111302Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti01 – Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica
02 – Investimenti in sistemi di energia rinnovabile
03 – Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo
04 – Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori
05 – Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti  (aste esistenti)
07 – Investimenti per migliorare la tracciabilità
36 – Uso delle catture indesiderate
47 – Investimenti in tecnologie dell’informazione (hardware)
48 – Investimenti in tecnologie dell’informazione (software)
54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza
55 – Investimenti nelle condizioni di lavoro

A chi è rivolto (Destinatari/ Beneficiari)

Possono presentare domanda di finanziamento: Imprese di pesca, compresa la pesca nelle acque interne, Proprietari di imbarcazioni da pesca, compresa la pesca nelle acque interne e Armatori di imbarcazioni da pesca. Per le operazioni di codice 3, 4, 47, 48, 54 e 55 sono escluse le imbarcazioni di piccola pesca costiera e di pesca nelle acque interne.

Tipologia di intervento

Il raggiungimento dell’obiettivo specifico, nell’ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione di condizioni favorevoli al settore della pesca economicamente redditizi, competitivi ed attraenti; il sostegno del PN FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

  • promuovere la qualità delle produzioni, migliorare le condizioni di salute e sicurezza e quelle di stoccaggio del prodotto specificatamente a obbligo di sbarco1 per investimenti a bordo dei pescherecci diversi da quelli della PPC;
  • infrastrutture nelle sale di vendita all’asta esistenti valorizzanti il ciclo di produzione e la qualità del prodotto sbarcato e in attrezzature che garantiscono la continuità della catena freddo, la salubrità dei prodotti e per fornire valore a catture indesiderate (non destinate al consumo umano), es: farina e olio di pesce, cibo per animali domestici ecc., senza creare un mercato redditizio di catture indesiderate; gli impianti tecnici saranno orientati all’uso di energie rinnovabili per ridurre impronta di carbonio;
  • migliorare le condizioni di operatività degli addetti nelle sale di vendita all’asta esistenti in termini di lavoro, salute e sicurezza. Si renderanno più incisive le misure tecniche in aree WESTMED e adriatica e per riduzione dell’impronta carbonio

Le operazioni attivabili sono le seguenti:

01 – Investimenti nella riduzione del consumo di energia e nell’efficienza energetica

Nell’ambito dell’operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l’ottimizzazione del consumo energetico, investimenti destinati ad attrezzature (a condizione che non ne venga inficiata la selettività) a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. In questo ultimo caso, l’operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139.

Nel caso in cui l’intervento riguardi un’imbarcazione da pesca, le spese ammesse possono riguardare:

  1. investimenti destinati ad attrezzature o a bordo volti a ridurre l’emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l’efficienza energetica dei pescherecci. Sono altresì ammissibili gli investimenti destinati ad attrezzi da pesca a condizione che non ne pregiudichino la selettività;
  2. audit e regimi di efficienza energetica;
  3. studi per valutare il contributo dei sistemi di propulsione alternativi e della progettazione degli scafi sull’efficienza energetica dei pescherecci.

Nel caso in cui l’intervento riguardi un’imbarcazione da pesca rientrante nella lettera a), le spese ammesse possono riguardare:

  • investimenti per migliorare l’idrodinamica dello scafo dell’imbarcazione:
  • investimenti in meccanismi di stabilità, come chiglie di rollio e prue a bulbo, che contribuiscono a migliorare la tenuta in mare e la stabilità;
  • impiego di antivegetativi atossici, come la ramatura, per ridurre l’attrito;
  • sistemi di governo dell’imbarcazione, quali strumenti di controllo dei sistemi di governo e timoni multipli per ridurre l’attività di timoneria in funzione delle condizioni meteomarine;
  • investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell’imbarcazione:
    • eliche a efficienza energetica, assi compresi;
    • catalizzatori;
    • eliche di manovra istallate a poppa e/o a prua;
  • investimenti destinati alla riduzione dell’energia termica e/o elettrica:
    • investimenti nel miglioramento dei sistemi di refrigerazione, di congelamento o di isolamento termico delle navi; 
    • investimenti nella promozione del riciclo del calore sulla nave, mediante recupero e riutilizzo per altre operazioni ausiliarie di bordo;
  • investimenti in attrezzi da pesca ed in altre attrezzature finalizzate ad incrementare l’efficientamento energetico:
    • sostituzione degli attrezzi da traino con altri attrezzi;
    • modifiche degli attrezzi da traino.

02 – Investimenti in sistemi di energia rinnovabile

Nell’ambito dell’operazione il FEAMPA sosterrà investimenti per l’utilizzo di energie rinnovabili connessi alla transizione verso fonti di energia rinnovabili (es: tecnologie come fotovoltaico, solare, termico, idraulico, eolico) nelle sale di vendita all’asta esistenti e a bordo dei pescherecci. l’operazione non potrà in nessun modo riguardare gli investimenti a valere sugli articoli 18 e 19 del Reg. (UE) 2021/1139. Nel caso in cui l’investimento riguardi imbarcazioni da pesca potranno essere riconosciuti gli investimenti per migliorare il sistema di propulsione dell’imbarcazione:

  • elementi di propulsione a energia rinnovabile, quali vele, aquiloni, pale eoliche, turbine o pannelli solari; econometri, sistemi di gestione del combustibile e sistemi di monitoraggio;
  • investimenti in mantelli per migliorare il sistema di propulsione;
  • generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale.

03 – Investimenti in apparecchiature di produzione a bordo

Gli investimenti riguardano la possibilità di acquisto ed installazione di attrezzature connesse al miglioramento dei processi produttivi; in particolare sono ammessi l’acquisto e l’istallazione, ovvero la realizzazione di celle frigo, abbattitori di temperatura, macchine per la produzione di ghiaccio ed altri sistemi per una migliore conservazione, selezione e stoccaggio della produzione. Gli investimenti non potranno riguardare l’incremento della capacità di stoccaggio del peschereccio.

04 – Investimenti a bordo per migliorare la navigazione o il controllo motori

L’operazione sostiene investimenti per migliorare la navigazione del peschereccio anche attraverso un controllo sull’efficienza del motore. A tal fine le spese ammissibili riguardano l’acquisto e l’istallazione di sistemi per il controllo del consumo di carburante rispetto alla velocità del peschereccio.

05 –  Investimenti in infrastrutture fisiche nei porti di pesca esistenti o nei luoghi di sbarco nuovi o esistenti (aste esistenti)

L’operazione sostiene investimenti nelle sale per la vendita all’asta esistenti per la vendita diretta del prodotto purché soddisfino le seguenti condizioni:

L’operazione sostiene investimenti nelle sale per la vendita all’asta esistenti per la vendita diretta del prodotto purché soddisfino le seguenti condizioni:

  1. gli aiuti siano destinati a migliorare la qualità, il controllo e la tracciabilità dei prodotti sbarcati, accrescere l’efficienza energetica, contribuire alla protezione dell’ambiente e migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
  2. gli aiuti coprano i seguenti costi di investimento ammissibili che:
    • migliorano le infrastrutture delle sale per la vendita all’asta esistenti, ivi compresi gli investimenti effettuati in adeguate strutture di raccolta per gli attrezzi da pesca perduti e i rifiuti marini raccolti dal mare;
    • facilitano l’osservanza dell’obbligo di sbarcare tutte le catture ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 e dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 o di aggiungere la valorizzazione della parte sottoutilizzata del pesce catturato.

07- Investimenti per migliorare la tracciabilità

Gli investimenti connessi all’operazione mirano a migliorare la tracciabilità dei prodotti della pesca presso le sale per la vendita all’asta esistenti. L’operazione sostiene investimenti finalizzati a migliorare la tracciabilità delle produzioni sbarcate e di dotare anche le infrastrutture a servizio dell’attività di pesca di adeguati sistemi per migliorare la tracciabilità delle produzioni. Si sosterranno iniziative che favoriscono l’utilizzo di sistemi di IT e l’uso di sistemi di codici a barre e scanner, anche a mezzo di sostituzione di contenitori per il trasporto del prodotto dotate di microchip riportanti le informazioni previste dal Reg. (UE) 2013/1379. Gli investimenti potranno infine riguardare anche lo sviluppo di un marchio dell’Unione di qualità ecologica (ecolabel) per i prodotti della pesca.

36 – Uso delle catture indesiderate

L’operazione è finalizzata a sostenere investimenti per utilizzare le catture indesiderate provenienti dall’attività di pesca; a tal fine il FEAMPA sosterrà investimenti per infrastrutture e per attrezzature sia a bordo delle imbarcazioni, che a terra per lo stoccaggio e la lavorazione del prodotto con l’obiettivo di poter fornire valore economico alle catture indesiderate; a tal fine occorre valutare attentamente le iniziative per non creare un mercato redditizio di catture indesiderate. L’uso di catture indesiderate dovrà essere limitato a scopi diversi dal consumo umano diretto come ad esempio: farina di pesce, olio di pesce, cibo per animali domestici, ecc.

47- Investimenti in tecnologie dell’informazione (hardware)

Investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l’acquisto di hardware per l’acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all’acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati e supportare i corsi di formazione a distanza.

48 – Investimenti in tecnologie dell’informazione (software)

Investimenti finalizzati ad avvicinare i pescatori alle istituzioni e renderli costantemente aggiornati su adempimenti, normative; è altresì finanziato l’acquisto di software per l’acquisizione di dati a bordo dei pescherecci finalizzati anche all’acquisizione di dati meteo marini ed oceanografici in genere, nonché per migliorare e razionalizzare processi di commercializzazione diretta; gli investimenti potranno altresì essere collegati anche a corsi di formazione a distanza.

54 – Investimenti in dispositivi di sicurezza

Gli aiuti sono concessi solo per investimenti a bordo ovvero acquisto ed installazione di attrezzature che:

  • vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto nazionale o dall’Unione;
  • non aumentino la stazza lorda dell’imbarcazione ovvero ne aumenti la capacità di pesca del peschereccio.

A tal fine, gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

Acquisto ed installazione di:

  1. zattere di salvataggio;
  2. sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
  3. localizzatori personali satellitari quali radio boe di localizzazione di sinistri, quali EIIRB, SART (search and rescue trasponder), l’AIS, le radio boe, MIP 3 27Mhz / Radio boe Iridium (le radio boe non sono ammesse per le imbarcazioni autorizzate alla pesca con il sistema palangaro per tonno rosso, per pesce spada e per alalunghe), eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
  4. dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
  5. segnali di soccorso (sia sonori che visivi);
  6. dispositivi lanciasagole;
  7. sistemi di recupero dell’uomo in mare: sono ammessi a cofinanziamento sistemi meccanici M.O.B. (Man Overboard) e quelli elettronici di tipo ARPA (Automatic Radar Plotting Aid) (nel caso di imbarcazioni autorizzate alla pesca con palangari per tonno rosso, o pesce spada avvero alalunghe l’acquisto dell’ARPA è ammesso a condizione che il peschereccio sia già dotato di un altro radar funzionante, indipendentemente dalle dotazioni di sicurezza previste per quelle imbarcazioni);
  8. apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori;
  9. porte tagliafuoco;
  10. valvole d’intercettazione del carburante;
  11. rilevatori di gas e sistemi d’allarme antigas;
  12. pompe e allarmi di sentina;
  13. apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite (es: radio VHF e telefoni satellitari) quali stazioni radio GMDSS (VHF, SSB, NATEX, METEOFAX), Telefoni satellitari Fleet Broadband IP (Immarsat B) e VHF anche di tipo portatile;
  14. porte e boccaporti stagni;
  15. protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgi rete;
  16. corridoi e scale di accesso;
  17. illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
  18. sganci di sicurezza qualora l’attrezzo da pesca s’impigli in un ostacolo sottomarino;
  19. videocamere e schermi di sicurezza, comprese le termocamere Flir;
  20. armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate alla salute a bordo dei pescherecci quali:

  1. acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
  2. acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
  3. prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
  4. dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
  5. campagne d’informazione per migliorare la salute a bordo.

Se l’operazione consiste in un investimento a bordo, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso peschereccio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

Se l’operazione consiste in un investimento destinato a singole attrezzature, gli aiuti sono concessi una sola volta per lo stesso tipo di attrezzatura e per la stessa impresa beneficiaria nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2029.

55  -Investimenti nelle condizioni di lavoro

Gli investimenti finalizzati a migliorare la sicurezza a bordo delle imbarcazioni da pesca ammissibili al contributo FEAMPA sono:

  1. parapetti e ringhiere del ponte;
  2. strutture di riparo del ponte e ammodernamento delle cabine per il riparo dalle intemperie;
  3. elementi per il miglioramento della sicurezza in cabina e per gli spazi comuni destinati all’equipaggio;
  4. attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti, escluse le macchine direttamente connesse alle operazioni di pesca quali i verricelli (gru, verricelli salpa ancore, ecc.);
  5. vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
  6. dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
  7. abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi, o equipaggiamento protettivo anticaduta;
  8. segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
  9. analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui pescatori sia in porto sia in navigazione, al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
  10. guide e manuali per migliorare le condizioni di lavoro a bordo;
  11. veicoli collettivi per il trasporto destinate alla pesca dei molluschi ai luoghi di prima vendita.

Sono altresì ammesse a cofinanziamento anche tipologie di investimento legate al miglioramento delle condizioni igieniche a bordo dei pescherecci quali:

  1. servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
  2. impianti di cucina e cambuse;
  3. depuratori per la produzione di acqua potabile;
  4. attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche a bordo;
  5. guide e manuali per migliorare l’igiene a bordo, compresi software.

Modalità di presentazione della domanda e scadenza

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud ufficio di Frosinoneadafrosinone@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud ufficio di Latinaadalatina@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ufficio di Rietiadarieti@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Centroadaroma@pec.regione.lazio.it
Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ufficio di Viterboadaviterbo@pec.regione.lazio.it

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

L’avviso è stato pubblicato sul BUR Lazio n. 32 supplemento n. 1 del 21 aprile e la data ultima di presentazione delle domande è il 20 giugno 2026.

La manifestazione di interesse, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura: “PN FEAMPA 2021/2027 – codice intervento 111302”.

La documentazione da allegare alla domanda è riportata nell’art. 11 dell’avviso.

Selezione delle candidature

L’istruttoria verrà effettuata presso le Aree decentrate Agricoltura (ADA) da Responsabili del procedimento appositamente incaricati dal Dirigente dell’Area.

Per il controllo, sia amministrativo che tecnico, il responsabile del procedimento potrà richiedere, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lett. b) della L. n. 241/1990 la documentazione integrativa e/o precisazioni (rilascio di dichiarazioni, rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ecc.) ritenute necessarie per il completamento dell’attività istruttoria. Nel caso di richiesta di integrazioni o rettifiche il procedimento si interromperà e inizierà nuovamente dopo la presentazione della nuova documentazione richiesta.

Risorse finanziarie

L’avviso pubblico stanzia una dotazione finanziaria di euro 300.000,00, l’investimento massimo ammissibile sarà pari a 100.000,00 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000,00 euro.

Per la piccola pesca l’investimento massimo ammissibile è pari a 20.000,00 euro e l’investimento minimo ammissibile è pari a 5.000,00 euro.

Per gli investimenti nelle aste ittiche, l’investimento massimo ammissibile sarà pari a 300.000,00 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000,00 euro. La dotazione finanziaria potrà eventualmente essere integrata sulla base delle disponibilità del piano finanziario dell’O.I.

Misura del Contributo Pubblico

Le aliquote massime dell’intervento pubblico come stabilite nell’Allegato III “ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE” del Reg. (UE) 2021/1139 sono le seguenti:

  • l’aliquota del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio;
  • In deroga al punto 1. aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella:
Nr riga (allegato III)Categoria specifica di operazioneContributo pubblico (% spesa ammessa)
  2Le operazioni seguenti intese a contribuire all’attuazione dell’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013: operazioni intese a migliorare le infrastrutture di porti di pesca, sale per la vendita all’asta, luoghi di sbarco e ripari di pesca al fine di agevolare lo sbarco e il magazzinaggio delle catture indesiderate;  75
3Operazioni intese a migliorare la salute, la sicurezza e le condizioni di lavoro a bordo dei pescherecci, a eccezione delle operazioni beneficiarie di un sostegno a norma dell’articolo 1975
7Operazioni connesse alla piccola pesca costiera100
14Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi100
18Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione75
19Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi60
  • Nel caso in cui ricorrano più condizioni previste dalla tabella si applica l’aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all’art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.
  • Si applicherà la percentuale di contribuzione di cui all’art. 41 comma 1 del Reg.(UE) n. 2021/1139 alle spese relative ad operazioni non rientranti nella casistica prevista dalla tabella suddetta.
  • Relativamente all’applicazione del tasso di contribuzione previsto dalle opzioni 14, 18 e 19 della precedente tabella trovano applicazione le definizioni riportate nell’allegato B dell’avviso.

Contatti

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste – Area Sistema dei Controlli – scrivendo a: gruffini@regione.lazio.it; lberardi@regione.lazio.it.

Documentazione di riferimento