M13 – INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI (ART. 31)


Priorità: 4

Obiettivi trasversali: ambiente e clima

La misura mira a compensare gli agricoltori degli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli naturali presenti nella zona in cui operano. Tale compensazione è calcolata in termini di costi aggiuntivi, mancati redditi e rischi di abbandono identificati per unità di superficie agricola. Tale sostegno consente agli agricoltori di proseguire nell’uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio, nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate, al fine di evitare l’abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

Tipologie di operazioni previste:

13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane (Focus Area 4A)

Per maggiori dettagli si veda la descrizione della Misura 13 nel PSR Lazio 2014-2022 v. 13.1.


13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane (Focus Area 4A)

L’operazione prevede il pagamento di indennità agli agricoltori attivi che si impegnano a mantenere l’attività agricola nelle zone montane. Tali contributi sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi che derivano dai vincoli naturali propri di dette zone. Il pagamento è condizionato all’impegno di proseguire l’attività agricola nell’area montana eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all’annualità dell’indennità. Inoltre è prevista una condizione di accesso legata alla superficie, che deve essere minimo di un ettaro.

Tipo di sostegno: contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

Beneficiari: agricoltori attivi.

Importi e aliquote di sostegno: l’importo del sostegno massimo per le zone montane è 300 EUR/ha, per un massimo di 30 ettari per azienda. Le superfici investite a prati permanenti, pascoli e prati pascoli (foraggere non avvicendate) sono ammissibili all’aiuto solo nel caso in cui le aziende abbiano un carico di bestiame di 0,2 UBA/ha.

Il pagamento è effettuato in modo degressivo in base ai seguenti scaglioni di riferimento:

  • 0 – 10 ettari di SAU ammissibile: 100% del premio
  • 10,01 – 20 ettari di SAU ammissibile: 80% del premio
  • 20,01 – 30 ettari di SAU ammissibile: 50% del premio

Il sostegno è cumulabile con:

  • TO10.1.8 Conservazione della biodiversità agraria vegetale
  • TO10.1.9 Conservazione della biodiversità agraria animale
  • M11 Agricoltura biologica
  • M14 Benessere degli animali.