Promuovere gli investimenti produttivi per il settore della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura puntando sul risparmio energetico e la riduzione dell’impatto sull’ambiente e migliorando al contempo la sicurezza, l’igiene, le condizioni di lavoro e la competitività delle PMI del settore favorendo la possibilità di lavorare sottoprodotti derivanti da attività di trasformazione principale, di prodotti dell’acquacoltura biologica, conformemente agli articoli 6 e 7 del Reg. (CE) n. 834/2007, nonché di prodotti provenienti da catture commerciali che non possono essere destinate al consumo umano.

Con queste finalità la Regione Lazio, nell’ambito del Programma Operativo FEAMP 2014/2020, rende note le modalità e le procedure per la presentazione e l’ammissione delle domande di sostegno a valere sulle risorse previste per la Misura 5.69 “Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”.

Possono accedere ai finanziamenti previsti dal presente avviso le Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) come definite nei criteri di ammissibilità delle operazioni del PO FEAMP 2014-2020 e nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.

Le definizioni delle categorie di impresa di cui alla suddetta raccomandazione sono le seguenti:

  • la categoria delle microimprese delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
  • nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Le imprese richiedenti devono essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dal certificato di iscrizione dovrà essere possibile desumere quale attività primaria o secondaria delle imprese richiedenti: lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi mediante surgelamento, salatura eccetera; pesca e acquacoltura.

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità elencati dal presente avviso.

La Misura, che si applica all’intero territorio della regione Lazio fatti salvi i vincoli di legge, terrà conto delle eventuali zone con particolari caratteristiche e valenze ambientali, ovvero:

  • aree a rischio idrogeologico;
  • aree a rischio di erosione;
  • aree a rischio di inondazione costiera;
  • quadro Programmatico per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee;
  • quadro normativo per la difesa del suolo;
  • Aree Natura 2000;
  • presenza di criticità puntuali;
  • Aree Naturali Protette.

In linea con quanto previsto dall’art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014, sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi:

  • che contribuiscono a risparmiare energia o a ridurre l’impatto sull’ambiente, incluso il trattamento dei rifiuti;
  • che migliorano la sicurezza, l’igiene, la salute e le condizioni di lavoro;
  • che sostengono la trasformazione delle catture di pesce commerciale che non possono essere destinate al consumo umano;
  • che si riferiscono alla trasformazione dei sottoprodotti risultanti dalle attività di trasformazione principali; – che si riferiscono alla trasformazione di prodotti dell’acquacoltura biologica conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 834/2007;
  • che portano a prodotti nuovi o migliorati, a processi nuovi o migliorati o a sistemi di gestione e di organizzazione nuovi o migliorati.

L’operazione proposta per poter essere finanziata deve concorrere al raggiungimento degli obiettivi del P.O. FEAMP 2014/2020.

Nel progetto, come stabilito al paragrafo 3.4.1 del PO FEAMP 2014/2020, il beneficiario deve descrivere il livello di coerenza e complementarietà tra la proposta progettuale e gli altri strumenti dell’UE.

Non saranno ammissibili operazioni che, a seguito dell’applicazione dei criteri di selezione, avranno ricevuto un punteggio inferiore ad 1 da raggiungere con almeno due criteri. Per il progetto presentato e/o per i singoli costi specifici il beneficiario non deve aver ottenuto altri finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale.

Le spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per l’attuazione dell’operazione di seguito descritti.

  • Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014: 
  • acquisto e installazione di sistemi di raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
  • generatori a efficienza energetica, ad esempio alimentati a idrogeno o a gas naturale;
  • investimenti per l’introduzione/ammodernamento di impianti ad energia rinnovabile, quali pannelli    solari; econometri, sistemi di gestione dell’energia e sistemi di monitoraggio;
  • Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. b), del Reg. (UE) n. 508/2014 a condizione che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano al di là dei requisiti previsti dal diritto unionale o nazionale:
  • segnali di soccorso;
  • apparecchiature antincendio quali allarmi, estintori, coperte antifiamma, rivelatori d’incendio e di fumo, respiratori, porte tagliafuoco;
  • rilevatori di gas e sistemi d’allarme antigas;
  • protezioni sulle macchine, quali verricelli ecc.;
  • illuminazione di emergenza;
  • videocamere e schermi di sicurezza;
  • acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
  • acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti;
  • dotazione di guide e manuali per migliorare la salute sui luoghi di lavoro, compresi software derivanti da analisi e valutazione dei rischi per individuare i rischi che incombono sui luoghi di lavoro al fine di adottare misure atte a prevenirli o attenuarli;
  • servizi igienico-sanitari quali gabinetti e lavabi;
  • attrezzi per la pulizia ai fini del mantenimento delle condizioni igieniche nei luoghi di lavoro;
  • attrezzature per diminuire la movimentazione manuale di carichi pesanti;
  • vernici antiscivolo e stuoie di gomma antiscivolo;
  • dispositivi di protezione acustica e termica e apparecchi di ausilio alla ventilazione;
  • abiti da lavoro e equipaggiamento di sicurezza, quali calzature di sicurezza impermeabili, dispositivi di protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio, guanti protettivi e caschi o equipaggiamento protettivo anti-caduta;
  • segnali di emergenza e di allarme di sicurezza;
  • Spese ammissibili in riferimento all’art. 69, par. 1 lett. c), d), e), f) del Reg. (UE) n. 508/2014:
  • macchinari ed attrezzature per la trasformazione dei prodotti/sottoprodotti;
  • macchinari ed attrezzature per etichettatura;
  • adeguamento/ampliamento dei fabbricati esistenti;
  • nuova costruzione limitatamente all’area del sito produttivo;
  • servizi e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware.

È altresì ammissibile l’acquisto di mezzi/attrezzature atti al trasporto dei prodotti ittici connesso alle attività degli impianti per la commercializzazione all’ingrosso quali:

  • spese per la fornitura e la posa in opera di cassoni coibentati e spese strettamente inerenti l’acquisto dei sistemi di refrigeramento delle celle frigorifere per i prodotti ittici per i quali non si può interrompere la catena del freddo esclusa la motrice (autoveicolo e autocarro);
  • acquisto di un automezzo dotato di coibentazione e gruppo frigorifero.;
  • acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati (con esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza) nei limiti del 10% della spesa totale ammissibile dell’operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al 20% per operazioni a tutela dell’ambiente se il terreno non ha una destinazione agricola e se l’acquisto è effettuato da parte di un’istituzione pubblica o di un organismo di diritto pubblico.

In ogni caso l’acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. viene presentata un’attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l’importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato;
  2. esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione e di un periodo minimo di destinazione compatibile con i vincoli di stabilità delle operazioni;
  3. non sussistono vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
  4. in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

L’acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature mobili di pertinenza, costituisce una spesa ammissibile purché funzionale alle finalità dell’operazione in questione se sono rispettate le seguenti condizioni:

  1. viene presentata un’attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato (nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l’importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato) e la conformità dell’immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure specifichi gli elementi di non conformità, nei casi in cui l’operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
  2. l’immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
  3. è dimostrata l’esistenza di un nesso diretto tra l’acquisto dell’immobile e gli obiettivi dell’operazione, nonché di un periodo minimo di destinazione compatibile con la normativa comunitaria;
  4. non sussistono vincoli di parentela/affinità fra venditore e acquirente, entro il limite del 4° grado;
  5. in caso di richieste di ammissione al finanziamento da parte di società di persone e/o di capitali, di cooperative o di consorzi di cooperative, delle stesse non potranno far parte – né come soci né come amministratori – le persone che, nei due anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, a qualunque titolo avessero avuto la disponibilità dei beni per cui la richiesta viene formulata.

Le spese generali, collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione, quantificate forfettariamente sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una percentuale massima del 12% dell’importo totale ammesso e fanno riferimento a:

  • tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;
  • garanzia fidejussoria;
  • consulenze legali;
  • parcelle notarili;
  • informazione e pubblicità obbligatoria sull’intervento finanziato dal PO FEAMP 2014-2020;
  • progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, esecuzione e collaudo di opere, impianti e linee di lavorazione, nella percentuale massima del 7% ridotta al 3% della spesa ammessa per i macchinari e le attrezzature, al netto delle spese generali.

Ai fini della verifica sulla congruità di tali costi è necessaria la presentazione di tre preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla spesa ammissibile.

Sono ammissibili a contributo esclusivamente le operazioni immediatamente cantierabili, al momento della presentazione della domanda, ovvero in possesso di tutte le autorizzazioni, i nulla osta e/o permessi necessari alla realizzazione dell’intervento, riguardanti stabilimenti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) 853/2004.

Il presente avviso pubblico stanzia una dotazione finanziaria pari a euro 267.930,00 che potrà essere integrata con le somme derivanti da economie di spesa di progetti già approvati o da incrementi del piano finanziario.

L’investimento massimo ammissibile sarà pari a 500.000,00 euro, mentre l’investimento minimo ammissibile sarà pari a 10.000,00 euro.

I progetti avranno una quota di cofinanziamento pubblico pari al 50% della spesa ammissibile ripartito nel modo seguente: – UE FEAMP – 50% – STATO – 35% – REGIONE – 15%.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste a qualsiasi titolo ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

Le domande di sostegno dovranno essere inviate a mezzo PEC entro le ore 23:59 del 22 settembre 2022 (determinazione n. G11138 del 16 agosto 2022) esclusivamente ai seguenti indirizzi:

Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.

La domanda di sostegno, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura “Misura 5.69 del PO FEAMP 2014-2020 – Domanda di sostegno”. I documenti da allegare devono essere firmati e scansionati o firmati digitalmente e allegati al messaggio inoltrato di posta elettronica certificata in formato pdf.

Documentazione di riferimento