La determinazione n. G15403 del 13 dicembre 2021 ha parzialmente modificato i requisiti di ammissibilità e ha prorogato i termini per la presentazione delle domande.

In particolare, viene approvato il bando pubblico, corredato del relativo modello di domanda che modifica e sostituisce nelle parti segnalate in corsivo il testo già approvato con la determinazione n. G12535/2021.

Viene inoltre fissato alle ore 23.59 del 14 febbraio 2022 il termine per la presentazione delle domande di contributo.

Per consultare il bando modificato vai alla Documentazione di riferimento.

Infine, le ditte che alla data di pubblicazione della determinazione hanno già presentato domanda possono ripresentare le istanze in risposta al bando modificato.

È concesso in regime di de minimis il contributo previsto dall’avviso pubblico approvato dalla Regione Lazio al fine di coprire le spese sostenute per interventi atti a prevenire e a contrastare il fenomeno della cosiddetta “moria del kiwi” o a riconvertire la produzione,

I contributi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 2020, n 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”, anticipano le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, ai fini dell'attuazione della Delibera CIPE del 28 luglio 2020, n. 3.

Possono presentare istanza di concessione dei contributi previsti dal presente bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere proprietari o aver titolo a disporre degli impianti per la produzione di kiwi ove si intendono realizzare gli interventi di cui al presente bando pubblico;
  • aver subito danni da moria del kiwi su impianti per la produzione di kiwi di cui si è proprietario in possesso del titolo a disporre, come da perizia asseverata da un tecnico competente in materia agricola o forestale iscritto al relativo ordine/albo professionale;
  • essere in possesso del fascicolo aziendale costituito ed aggiornato sul sistema informativo SIAN (DPR n. 503/1999) alla data di presentazione della domanda;
  • avere la qualifica di agricoltore in attività, ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013.

I soggetti richiedenti dovranno inoltre:

  • aver costituito e validato, ed eventualmente aggiornato, il fascicolo unico aziendale (D.P.R.n.503/99);
  • richiedere il sostegno per realizzare gli interventi previsti dal presente avviso esclusivamente in impianti di produzione del kiwi di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre, ricadenti nel territorio della regione Lazio;
  • nel caso di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità dei relativi contratti nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario o di altri possessori richiedenti;
  • non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  • non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
  • non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta a questo bando pubblico
  • aver costituito e validato, ed eventualmente aggiornato, il fascicolo unico aziendale (D.P.R.n.503/99);
  • richiedere il sostegno per realizzare gli interventi previsti dal presente avviso esclusivamente in impianti di produzione del kiwi di cui si è proprietari o in possesso del titolo a disporre, ricadenti nel territorio della regione Lazio;
  • nel caso di investimenti strutturali fissi su terreni in affitto o altre forme di possesso deve essere dimostrata, al momento della presentazione della domanda di sostegno, la disponibilità dei relativi contratti nei quali, inoltre, sia esplicitamente riportato il pieno consenso del proprietario alla realizzazione dell’investimento programmato da parte dell’affittuario o di altri possessori richiedenti;
  • non essere in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;
  • non essere in situazioni di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, amministrazione controllata o con in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni suddette;
  • non avere ottenuto o chiesto altri contributi per le finalità di cui alla domanda presentata in risposta a questo bando pubblico.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande presentate da soggetti per i quali non è stata superata la soglia prevista di € 25.000, di aiuti concessi in regime “de minimis” nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel calcolo del plafond “de minimis” deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l’eventuale insieme delle imprese collegate a questa che, sulla base della definizione riportata nell’articolo n.2 comma 2 del Reg. (UE)n.1308/2013, costituiscono l’“impresa unica”.

Nel caso in cui all’impresa siano già stati concessi aiuti in regime “de minimis” ai sensi del Reg.UE n. 1408/2013, potrà essere concedibile la quota residua fino alla soglia massima di €25.000.

Ad esempio:

  • se all’azienda richiedente o, in caso di imprese a questa collegate, all’”impresa unica”, sono già stati concessi € 20.000,00 in regime “de minimis” in tre esercizi finanziari, allora potrà essere concesso un importo massimo di € 5.000,00 pari alla differenza tra il massimale di €25.000,00el’importo già concesso in regime “de minimis” di € 20.000,00;
  • se all’azienda richiedente o, in caso di imprese a questa collegate, all’”impresa unica”, sono già stati concessi €7.000,00 in regime “de minimis” in tre esercizi finanziari, allora l’importo residuo concedibile in regime “de minimis” è di € 18.000,00.

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

  1. opere di regimazione e drenaggio delle acque superficiali;
  2. lavorazioni del suolo per favorire lo sgrondo delle acque superficiali (rippatura);
  3. realizzazione di baulatura del terreno su impianti di recente costituzione (impianti fino a tre anni);
  4. d)sistemi di monitoraggio dell’umidità del suolo (tensiometri e sensori volumetrici);
  5. coperture antigrandine;
  6. apporto al terreno di sostanza organica e sovescio;
  7. inerbimento;
  8. nuovi impianti di actinidia in terreni diversi da quelli interessati dal fenomeno (delocalizzazione produttiva);
  9. riconversione della produzione, ovvero impianto di altra coltura arborea in sostituzione degli impianti di actinidia irrimediabilmente compromessi dalla “moria”.

Le spese ammissibili sono tutte quelle sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda per la realizzazione degli interventi sopra richiamati.

Le domande devono essere presentate entro le ore 23:59 del 14 febbraio 2022.

Qualora il termine venga a scadere in un giorno festivo lo stesso si intende protratto al primo giorno lavorativo immediatamente seguente.

Le domande di sostegno, complete di tutta la documentazione richiesta in allegato, devono firmate digitalmente dal legale rappresentante o titolare dell’azienda, devono essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) e inviate all’Area Decentrata Agricoltura (ADA) competente per territorio sulla base della localizzazione prevalente degli impianti di kiwi per i quali si richiede il sostegno, e per conoscenza alla Direzione Regionale Agricoltura, promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste.

Si riportano di seguito le ADA e i rispettivi indirizzi PEC:

L’indirizzo PEC della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste a cui inviare per conoscenza la domanda di sostegno e i relativi allegati è agricoltura@regione.lazio.legalmail.it.

Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande fa fede la data di invio della PEC.

Documentazione di riferimento