Sostenere e garantire la prosecuzione nell'uso dei terreni agricoli al fine di evitare l’abbandono del territorio, favorire la manutenzione del paesaggio e il mantenimento e la promozione di sistemi sostenibili di produzione agricola e della biodiversità.

Sono queste le finalità perseguite dall’avviso pubblico del PSR FEASR 2014 – 2020 – Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli” – Sottomisura 13.1 ““Pagamento compensativo per le zone montane”, che, per l’annualità 2021, prevede uno stanziamento complessivo di 13.500.000 euro.

Beneficiari e destinatari dell’avviso sono gli agricoltori attivi, in forma singola e associata.

I premi previsti dal bando verranno concessi per unità di superficie. Il pagamento è condizionato all’impegno di proseguire l’attività agricola nell’area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all’annualità di pagamento dell’indennità.

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono dal termine stabilito per la presentazione della domanda e in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico della stessa. Per l’anno 2021 la decorrenza degli impegni è dal 17 maggio 2021, pertanto gli impegni terminano il 18 maggio 2022).

La domanda di sostegno/pagamento per l’accesso al regime di aiuto introdotto con la presente misura/sottomisura/tipologia di operazione, deve essere presentata entro il 15 giugno 2021 (termine prorogato a seguito del Decreto ministeriale 215187 del 10 maggio 2021 e delle circolari AGEA 2021 – 0035645 e AGEA 2021 – 0035643), utilizzando l’apposita modulistica predisposta dall’Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) utilizzando le funzionalità presenti nell’ambito del portale SIAN (www.sian.it). Per le modalità fare riferimento a quanto riportato all’interno dell’avviso.

Va specificato che:

  • la concessione e l'erogazione degli aiuti, per le domande di sostegno, sono comunque subordinati, in attuazione al Reg. (UE) 2220/2020, all’approvazione da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, della Misura 11 “Agricoltura biologica”, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura;
  • che l’agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione, da parte dei competenti servizi comunitari, dei fondi relativi al periodo di estensione 2021-22 nel piano finanziario del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020, della Misura 11 “Agricoltura biologica”;
  • che ai fini della corresponsione del premio, l’agricoltore deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno con il presente bando e sino alla conclusione del periodo di impegno, pari ad anni 3 (tre), al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della misura/sottomisura/tipologia di operazione;.

In caso di eventuali proroghe, da parte delle Autorità comunitarie e/o nazionali, dei termini sopra richiamati, dette scadenze si intendono automaticamente aggiornate.

 

Contatti

nbiondini@regione.lazio.it (Nadia Biondini)

gbronchini@regione.lazio.it (Guido Bronchini)

 

Documentazione di riferimento