PSR FEASR, rimodulata l’attuazione dei bandi misura 3 e sottomisura 3.2

La Regione Lazio prende misure per tutelare la posizione giuridica delle imprese beneficiarie
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Considerata la straordinaria necessità e urgenza di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica COVID-19 sul tessuto socioeconomico nazionale e regionale, e al fine di promuovere strumenti e misure in grado di dare risposte immediate a sostegno del sistema produttivo laziale, la Regione Lazio ha ritenuto opportuno e necessario intervenire in favore dei soggetti onerati, al fine di tutelare la loro posizione giuridica da sanzioni e decadenze per inadempimenti a loro non addebitabili.

Con la determinazione n. G04556 del 20 aprile 2020 sono pertanto state rimodulate le modalità attuative degli avvisi approvati con la determinazione n. G00853 del 25 gennaio 2018 (Identificativo SIAN 10522) e la determinazione n G16707 del 4 dicembre 2019 (Identificativo SIAN 3886 3: 1) aventi ad oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 3 – Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. art. 16 Reg. (UE) n. 1305/2013 Sottomisura 3.2 – Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno.

Le nuove modalità consentono pertanto ai beneficiari di derogare ai seguenti criteri di selezione relativi alle caratteristiche del progetto:

  • Numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta, prevedendo che il progetto possa proseguire anche se varia la percentuale di agricoltori aderenti al Sistema di Qualità che partecipano al progetto, in conseguenza della grave emergenza epidemiologica.
  • Internazionalizzazione dell’attività promozionale, prevedendo che il progetto possa proseguire pur in caso di mancata partecipazione alle fiere agroalimentari a causa della loro cancellazione sul territorio della UE, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica.

E’ inoltre consentita:

  • la rimodulazione dei progetti presentati;
  • la riduzione della percentuale di realizzazione del progetto (lotto minimo funzionale) previsto in rendicontazione, pari ad almeno il 60% delle spese approvate e causa di revoca ai sensi dell’art. 12 lettera c del bando, che viene pertanto ridotta al 40%.

Si specifica che costituiscono causa di forza maggiore, sufficienti ai sensi dell’art. 14 lettera a) del bando a derogare dal suddetto limite, anche le seguenti motivazioni:

  • la cancellazione di una fiera o il suo spostamento in data non utile ai fini del progetto;
  • la cancellazione dei voli o la non accessibilità del Paese di destinazione per decisione delle autorità locali o il rischio, derivante da disposizioni delle autorità locali o delle compagnie aeree, di non ottenere all’arrivo l’autorizzazione all’ingresso nel Paese o di avere limitazioni agli spostamenti;
  • l’impossibilità per il beneficiario di assicurare la presenza di propri rappresentanti a causa di limitazioni delle autorità nazionali;
  • il recesso dell’organizzatore dal contratto di affitto dello spazio espositivo o impedimenti derivanti dall’emergenza epidemiologica in corso;

Sono inoltre ammesse eventuali spese sostenute dalle imprese beneficiarie per la partecipazione a manifestazioni fieristiche o eventi ai quali l’impresa non abbia potuto partecipare per cause di forza maggiore estranee alla volontà dell’impresa (cancellazione della fiera, recesso dell’organizzatore dal contratto di affitto dello spazio espositivo, impossibilità di accedere al Paese in cui si svolge la manifestazione e casi simili) e per le quali non sia stato possibile ottenere il rimborso. Nella relazione tecnica finale l’impresa beneficiaria sarà tenuta ad allegare la documentazione necessaria a comprovare la causa di forza maggiore oggettiva e l’impossibilità di ottenere il rimborso delle spese sostenute;

Infine, sono sospesi i tempi previsti per la realizzazione del progetto (Cronoprogramma) e sono ammesse eventuali proroghe ai progetti, in caso di impossibilità di svolgere le attività entro i tempi attualmente stabiliti, fino ad un massimo di 12 mesi dalla scadenza dei termini previsti dall’Atto di concessione.

Le imprese interessate a realizzare le attività di informazione e promozione interrotte nel 2020, dovranno darne comunicazione all’Area competente, entro la scadenza dei termini previsti dall’atto di concessione.

Tutte le spese sostenute dovranno in ogni caso essere debitamente documentate e le fatture di pagamento ai fornitori dovranno recare, oltre al CUP e alla specifica della singola spesa, anche la seguente indicazione nella causale: “Sottomisura 3.2 – Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno – ai sensi del PSR Regione Lazio 2014-20”.