PSR FEASR, istruzioni operative per l’esecuzione dei controlli durante l’emergenza Covid-19

L'organismo pagatore AGEA e la Regione indicano le modalità alternative ed equivalenti di carattere transitorio

Sono state indicate da AGEA, l’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, le modalità alternative ed equivalenti che consentono di eseguire le visite in situ nell’ambito dei controlli amministrativi, e le visite sul luogo delle operazioni finanziate dal PSR FEASR nell’ambito dei controlli in loco durante il periodo sottoposto ai provvedimenti restrittivi dal Presidente del Consiglio dei Ministri al fine di contrastare la pandemia da COVID-19.

Nella nota diffusa, AGEA indica la modalità alternativa alla visita in situ prevista in sede di controllo amministrativo, definendola “equivalente”, vale a dire sostitutiva sotto ogni aspetto della stessa visita aziendale, che non dovrà essere pertanto eseguita in seguito.

Sulla base di quanto sopra, con la circolare n. 0360290 del 20 aprile 2020 la Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca prot. dà indicazioni alle strutture incaricate dello svolgimento dei controlli.

Queste ultime sono tenute a comunicare a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento del saldo, a mezzo PEC o e-mail, le modalità con le quali si procederà ad effettuare le verifiche “equivalenti” a quelle previste nell’ambito delle visite ordinarie, specificando le prove documentali da fornire, ivi comprese le immagini georiferite in grado di documentare con efficacia l’effettiva realizzazione dell’investimento materiale oggetto della richiesta di pagamento, nonché la dichiarazione di “conformità e veridicità delle immagini”.

È previsto, che, qualora le modalità alternative alla visita in situ, non possano essere sostituite da prove documentali pertinenti – così come indicato dalla Circolare AGEA n. 25/2020 – a causa delle limitazioni negli spostamenti imposte dai Decreti Ministeriali emanati per fronteggiare l’emergenza COVID-19, o per altre cause di forza maggiore previste dall’art. 4 dal regolamento (UE) 640/2014 l’agricoltore dovrà sottoscrivere e trasmettere un apposito modello di dichiarazione che comprovi l’impossibilità a recarsi sul luogo dell’operazione specificandone la motivazione.

Inoltre, si potrà soprassedere temporaneamente all’effettuazione del controllo in situ, anche nel caso che la complessità del progetto non consenta al Funzionario di avere le informazioni necessarie alla conclusione dell’istruttoria con le modalità sostitutiva.

Nei due casi suddetti le visite saranno successivamente eseguite, con procedura ordinaria, eseguendo la visita in situ presso il luogo di realizzazione dell’operazione dopo il periodo emergenziale e comunque dopo aver effettuato il pagamento del saldo finale.

Le modalità alternative equivalenti sono previste anche per i controlli in loco. Nel caso in cui l’agricoltore sia impossibilitato a recarsi sul luogo dell’operazione per raccogliere le prove documentali pertinenti, a causa delle norme nazionali di confinamento in vigore, è prevista l’applicazione della fattispecie “circostanze eccezionali”. Qualora ricorra tale circostanza, prevista dall’art. 51 del Reg. 809/2014 si procederà alla verifica della documentazione prevista dal bando pubblico e, in caso di esito positivo, si darò luogo alla liquidazione del saldo.

In ogni caso, le deroghe previste a seguito delle “circostanze eccezionali” riguardano solo ed esclusivamente lo svolgimento delle visite sul luogo e non la presentazione e la verifica di tutta la documentazione tecnica e amministrativa già prevista dal bando pubblico ai fini della rendicontazione della spesa.

Le disposizioni riguardanti le modalità di controllo alternative ed equivalenti alle visite presso il luogo dell’investimento hanno carattere transitorio e si applicano solo durante il periodo di confinamento e potranno essere oggetto di revisione qualora siano emanate disposizioni comunitarie, e/o nazionali difformi e/o integrative.

Al momento della redazione della presente circolare, le misure di contenimento definite a livello nazionale (DPCM del 10 aprile 2020) producono effetto fino al 3 maggio 2020.

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