Finalità dell’avviso
Con il presente provvedimento sono disciplinate, per la Regione Lazio e per la campagna di sostegno 2025/2026, le Disposizioni Regionali Attuative di Avviso pubblico per l’accesso al sostegno degli Investimenti nella trasformazione del settore vitivinicolo di cui alla lett. b) dell’articolo 58, primo comma del Reg. UE 2021/2115. L’intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti è attuato nell’ambito del Piano strategico nazionale 2023/2027 (Intervento W002 – Investimenti).
In applicazione dell’articolo 58), primo comma lettera b del regolamento (UE) 2021/2115, è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
Il sostegno è diretto a migliorare il rendimento globale dell’impresa, in termini di adeguamento alla domanda del mercato, aumento della competitività dal punto di vista della produzione e/o commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici.
A chi è rivolto (destinatari)
Il sostegno per gli Investimenti è concedibile ai richiedenti che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, sono titolari di partita IVA, sono iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio ed hanno costituito nel Sian un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.
Possono accedere all’aiuto, le microimprese, le piccole e medie imprese come definite dall’art. 2, par. 1, del titolo I dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;
Possono beneficiare dell’aiuto le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
- la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
- l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
- la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione3
Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del Reg. (Ue) n. 1308/2013 s.m.i., compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n.238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni4 Le imprese richiedenti di cui ai paragrafi precedenti possono accedere al contributo solo se in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Reg. delegato (Ue) n. 2018/273 s.m.i. ed il Reg. di esecuzione UE n. 2018/274 s.m.i. alla data di presentazione della domanda di aiuto.
Tipologia di intervento
Il sostegno è riconosciuto per gli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento, in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.
L’investimento proposto deve essere strettamente ed esclusivamente correlato all’attività vitivinicola dell’impresa e deve avere come scopo finale l’aumento della competitività dell’Azienda richiedente nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII – parte II regolamento (UE) n. 1308/2013.
Le tipologie di investimento ammissibili all’aiuto sono quelli di seguito riportati:
1. Investimenti strutturali per la costruzione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di beni immobili e relative pertinenze. Purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio e sale di promozione di vini;
2. spese per l’acquisto di nuove macchine, attrezzature e altre dotazioni aziendali, purché strettamente funzionali con le tipologie di intervento programmate ed ammissibili al finanziamento: acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto ma solo se specialistici e permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all’attività di impresa e agli obiettivi del presente bando;
3. spese generali collegate alle spese di cui ai punti 1. e 2., comprendono esclusivamente le spese tecniche di consulenza/progettazione/studio di fattibilità/preparazione documentazione/raccordo con i fornitori/ecc. finalizzata alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento e sono ammissibili solo se direttamente riconducibili alla progettazione e connesse all’investimento realizzato;
4. spese per investimenti immateriali quali acquisto o sviluppo di software direttamente connessi all’attività finanziata, acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali; solo se connessi agli investimenti materiali di cui ai punti 1. e 2 quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali.
Ambito territoriale di intervento
L’intervento si attua su tutto il territorio regionale. Per il rispetto di detta condizione, l’ammissibilità al finanziamento è consentita a condizione che l’impianto di produzione ove venga effettuato l’investimento ricada nel territorio della Regione Lazio.
Modalità di presentazione della domanda e scadenza
La Domanda può essere presentata solo mediante funzionalità di rilascio su piattaforma SIAN messa a disposizione da OP Agea.
Il richiedente/beneficiario deve presentare la domanda in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall’OP Agea sul portale Sian, secondo una delle seguenti modalità:
- per il tramite di un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall’OP Agea, previo conferimento di un mandato;
- con l’assistenza di un libero professionista, munito di opportuna delega per la presentazione della domanda appositamente conferita dalle aziende, accreditato dalla Regione; l’attivazione di questa delega comporta che le domande delle aziende deleganti non potranno essere inserite da altri operatori. Il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;
- mediante registrazione nel sistema informativo (utente qualificato).
I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti sono registrati sul portale Sian.
La scadenza per la presentazione delle Domande è fissata alle ore 23:59 del 31 maggio 2025 (DD. n. G04977 del 18.04.2025).
Selezione delle candidature
Le domande di sostegno, presentate ai sensi del presente bando pubblico e dichiarate ammissibili al finanziamento, concorrono a formare un’unica graduatoria regionale in cui le domande ammissibili sono ordinate in modo decrescente, sulla base del punteggio attribuito a seguito della valutazione dei principi e dei criteri di selezione riportati nell’Avviso.
La domanda di sostegno potrà essere inserita nella graduatoria regionale solo a condizione che la somma dei punteggi attribuiti a seguito della valutazione dei criteri di selezione raggiunga la soglia minima di 15 punti, ottenuta sommando quanto riconosciuto per i criteri previsti.
Il perseguimento della soglia minima di punteggio costituisce pertanto requisito di ammissibilità al sostegno.
Intensità dell’aiuto
L’intensità dell’aiuto è indicata nella misura massima del 40% della spesa ammessa. Sono inoltre fissati i seguenti limiti:
Domande di aiuto ANNUALI (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 30 giugno 2026):
- Euro 200.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 500.000,00;
- Euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 25.000,00;
Domande di aiuto BIENNALI (con scadenza termine di realizzazione e presentazione domanda di pagamento 31 maggio 2027):
- Euro 400.000,00 quale contributo pubblico massimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 1.000.000,00;
- Euro 10.000,00 quale contributo pubblico minimo per ciascuna domanda di aiuto, corrispondente ad un importo di spesa complessivamente ammissibile all’aiuto pari ad euro 25.000,00.
Si evidenzia che in caso di interventi non frazionabili e con importo di spesa richiesta superiore a quello desumibile dal limite dell’aliquota di aiuto massima, l’importo eccedente può essere inserito in domanda di sostegno ma non può essere oggetto di ammissione alla contribuzione di aiuto. In tale caso gli impegni e obblighi in caso di ammissione al sostegno della Domanda all’aiuto sono comunque estesi all’intero importo dell’investimento.
Demarcazione tra intervento settoriale vitivinicolo degli investimenti e sviluppo rurale
Al fine di assicurare il divieto del doppio finanziamento stabilito all’articolo 43 del regolamento delegato e all’articolo 27 del regolamento di esecuzione, sono stabiliti specifici criteri di demarcazione tra gli interventi finanziati nell’ambito dell’intervento settoriale vitivinicolo investimenti e quelli finanziati con altri fondi dell’Unione Europea.
Tale demarcazione è attuata tramite demarcazione per sistema di controllo.
La condizione di verifica, in tutte le fasi del procedimento, dell’unicità del canale di finanziamento è effettuata attraverso il sistema informativo basato sul fascicolo aziendale su piattaforma informatica Agea.
Il controllo di demarcazione si intende superato se il beneficiario titolare di domanda per il sostegno all’intervento settoriale degli Investimenti del Settore vitivinicolo, di cui al presente Avviso, non ha ottenuto il finanziamento per il medesimo investimento sulle misure 4.1 e 4.2 del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e sugli interventi SRD01 e SRD13 del CSR Lazio 2023-2027.
Contatti
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’Area Organizzazioni Comuni dei Mercati e Sistemi di Qualità della Direzione Regionale Agricoltura e Sovranità Alimentare, Caccia e Pesca, Foreste.