Dopo l’approvazione del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epide-miologica da COVID-19”, e considerato che, ai sensi della L. R. 17/95, art. 47 comma 2, la mancata o tardiva riconsegna del tesserino venatorio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, la Regione Lazio ha deciso di prorogare le scadenze previste dalla L.R. n. 17 del 2 maggio 1995 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio” e dalla DGR n. 942 del 29 dicembre 2017 recante: “Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 art. 32, comma 6. Disciplina dell’istituzione e del funzionamento delle aziende-faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie”.
In particolare, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 24 marzo 2020 i termini previsti del 31 marzo per i titolari di concessione di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie per presentare all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’Azienda sono stati fatti slittare al 15 maggio 2020.
Allo stesso modo i termini previsti del 30 aprile per i titolari di concessione di aziende-faunistico-venatorie per presentare il piano annuale di assestamento e di prelievo e, a carico della Direzione competente in materia, di adottare un provvedimento di approvazione o di diniego entro 60 giorni, sono stati prorogati al 15 giugno 2020, fermo restando il termine di 60 giorni dalla presentazine del suddetto piano per l’adozione del provvedimento di approvazione o di diniego da parte della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo,Caccia e Pesca.
Le proroghe, stabilite per tutelare l’interesse dei cittadini a non subire pregiudizi dalla grave situazione epidemiologica esistente consentono infine la riconsegna del tesserino venatorio fino al 1° giugno 2020.