A

Aliquota di sostegno
(fonte Regolamento UE 1305/2013)
È l’aliquota del contributo pubblico al finanziamento di un intervento.


Agricoltore in attività o Agricoltore Attivo
(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)
La disciplina dell’agricoltore in attività è stabilita dall’articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013, dagli art. 10 e seguenti del Regolamento UE 639/2014, dall’articolo 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513, dall’articolo 1 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420 e dall’articolo 1, comma 1 del DM 20 marzo 2015 n. 1922.
Sono agricoltori in attività le persone fisiche o giuridiche che:

1) ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, al momento della presentazione della domanda di aiuto, dimostrano uno dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all’INPS come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
b) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016, con dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente la presentazione della domanda. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo. Per partita IVA attiva in campo agricolo si intende quella individuata dal codice ATECO 01 agricoltura.
Inoltre, come precisato all’articolo 1, comma 2, del DM 26 febbraio 2015, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dai paragrafi 2.4.2, 2.4.3 e 2.4.4 della Circolare, ovvero:

  • importo annuo dei pagamenti diretti almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente (paragrafo 2.4.2);
  • attività agricole non insignificanti (paragrafo 2.4.3);
  • attività principale o oggetto sociale consistente nell’esercizio di un’attività agricola (paragrafo 2.4.4);

2) ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell’anno precedente pagamenti diretti per l’ammontare massimo di seguito riportato:
a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Regolamento CE 1257/1999 e ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento UE 1305/2013;
b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
Per “pagamenti diretti percepiti nell’anno precedente” si intende l’importo totale dei pagamenti diretti richiedibili nella domanda unica a cui l’agricoltore aveva diritto al lordo di riduzioni ed esclusioni per ammissibilità e condizionalità nell’anno precedente. Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti nell’anno precedente, si applica quanto disposto al paragrafo 2.4.2. In ogni caso, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 del DM 26 febbraio 2015, il requisito di “agricoltore in attività” è riconosciuto anche se gli importi determinati con le modalità di cui sopra risultano inferiori ai requisiti minimi di cui all’articolo 4 del DM 18 novembre 2014.
Si precisa che le precedenti casistiche 1) e 2) non si applicano a coloro che rientrano nell’ambito di applicazione della fattispecie di cui al punto 1) del successivo paragrafo 2.2 (agricoltore non in attività) ovvero, persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima di cui all’articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;

3) sono qualificati agricoltori in attività rientrando nel campo di applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 2.3 della Circolare:

  1. gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione
    degli usi civici (punto 3) lettera c);
  2. per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili
    attestanti una delle seguenti situazioni:
    a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno
    fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
    b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
    c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

Le tre fattispecie sono tra loro alternative.


Agricoltore non attivo
(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)
Non sono agricoltori in attività:

1) ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono
superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla
coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima di cui all’articolo 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

2) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento UE 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono: aeroporti; servizi ferroviari; impianti idrici; servizi immobiliari; terreni sportivi e aree ricreative permanenti.

3) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513:

a) persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione:

i) bancaria o finanziaria, e/o
ii) commerciale;

b) società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione;
c) le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nel campo di applicazione delle deroghe, ovvero i seguenti (qualificati come agricoltori in attività):

  • gli enti che effettuano attività formative e/o di sperimentazione in campo agricolo e quelli che hanno la gestione degli usi civici (punto 3) lettera c);
  • per tutte le altre casistiche ad eccezione del punto 1) le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:

a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola.

4) Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento UE n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche:
a) le cui attività agricole costituiscono solo una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o
b) la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l’esercizio di un’attività agricola.


Attività agricola non insignificante
(fonte Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015)
Le attività agricole non sono considerate insignificanti qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) i proventi totali ottenuti da attività agricole ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 639/2014 nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove rappresentano almeno un terzo dei proventi totali ottenuti nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

b) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole ai sensi dell’art. 11 del Regolamento UE 639/2014 nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;

c) se l’attività principale o l’oggetto sociale di una persona giuridica è registrata come oggetto sociale nel registro delle imprese o, nel caso di una persona fisica, esista una prova equivalente.
Per il controllo dei requisiti a), b) e c) si rimanda alla Circolare Area Coordinamento di AGEA, n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 (attualmente disponibile sul sito della Rete Rurale Nazionale www.reterurale.it)



Avversità atmosferica
(fonte Regolamento UE 1305/2013)
È un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale.




AC: Azioni Cardine
(fonte www.lazioeuropa.it )
La visione programmatica regionale individua alcune priorità di intervento per uno sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo del territorio laziale: 45 “azioni cardine” iniziative che interessano settori chiave come l’innovazione, il diritto allo studio, la formazione e l’occupazione, l’ambiente e lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture e la competitività, l’inclusione sociale. Questi progetti saranno realizzati nel medio-lungo periodo attraverso l’utilizzo integrato di tutte le risorse disponibili, ovvero i Fondi Strutturali e d’Investimento europei (FSE, FESR, FEASR), il Fondo nazionale per lo Sviluppo e la coesione e le risorse di bilancio regionale.
Le 45 azioni cardine sono suddivise in macro-aree per le quali si rimanda QUI