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Baseline
(fonte testo legale PSR 2014-2020)
In base al Regolamento UE 1305/2013, il concetto di baseline (o livello-base o livello di riferimento) interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del Regolamento), l’agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), l’indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31); il benessere degli animali (articolo 33) e i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34).
Il livello di base o baseline è, per un dato impegno previsto nell’ambito di una o più delle suddette Misure, l’obbligo previsto dalla normativa di base rispetto al quale l’impegno della misura stabilisce condizioni più stringenti.

Tale normativa è costituita da:
a. requisiti obbligatori di condizionalità;
b. criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un’attività minima sulle superfici agricole naturalmente mantenute;
c. requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ulteriori requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Nell’ambito di ciascuna tipologia di operazione delle misure interessate dalla baseline, viene riportata una tabella “baseline-impegni”, dove ciascun impegno previsto dalla misura è messo in relazione con le norme di baseline vigenti.