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GAL: Gruppo di Azione Locale
(fonte testo legale PSR 2014-2020)
I Gruppi di Azione Locale (GAL) sono partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del codice civile.
Sulla base di quanto stabilito dall’art. 34, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:

  • rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
  • elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
  • garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l’ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
  • predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti;
  • ricevere e valutare le domande di sostegno per le Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
  • selezionare le operazioni, fissare l’importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative alle Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2);
  • verificare l’attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.


Altresì, sulla base di quanto stabilito dall’art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti ulteriori compiti nell’ambito di una delega da parte dell’OP AGEA:

  • ricevere e valutare le domande di pagamento per le Misure/Sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
  • predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL.

Lo statuto dell’associazione GAL dovrà riportare tra gli scopi dell’associazione quanto di seguito specificato:

  • l’associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al PSL (Piano di Sviluppo Locale, lo strumento programmatorio in cui si esplicita la strategia di sviluppo locale definita da ogni GAL) approvato dalla Regione Lazio;
  • l’associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, Sottomisure ed interventi in esso inseriti;
  • l’associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
  • l’associazione, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso nell’area di intervento del Piano stesso;
  • l’associazione, nell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:

— Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
— normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
— disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo l’approvazione dei PSL;
— disposizioni di attuazione emanate dall’OP AGEA prima e dopo l’approvazione dei PSL;
— normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.


I gruppi di azione locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l’adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, composta almeno da:

  • un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie; l’attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
  • un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l’utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie; l’attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
  • personale di segreteria;
  • liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento di cui all’Art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
  • esperti per le attività di animazione/cooperazione.

Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l’attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell’ambito del PSR 2014/2020 dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti al 2014/2020.
Al fine di assicurare quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 6 in materia di “Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali”, il GAL provvederà a:
• impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza
di conflitti di interesse ed in particolare:

  1. stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi professionisti ed esperti garantendo il
    rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell’insorgenza di conflitti di interesse;
  2. provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti
    la progettazione o l’attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale;

• dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell’ambito dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale, approvato dall’assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:

  1. organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
  2. compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell’insorgenza di conflitti di interesse;
  3. procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
  4. procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
  5. modalità di trasmissione dei dati all’OP AGEA e alla Regione Lazio;
  6. sistema di controllo delle autocertificazioni;
  7. modalità di trattamento dei dati sensibili;
  8. gestione protocollo e archivio;
  9. modalità per la gestione dei ricorsi;
  10. giorni e orari di apertura al pubblico.

• dotarsi di disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale:

  1. garantire una adeguata capacità finanziaria;
  2. individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 15-17);
  3. provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità di cui all’All. III al Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;

• dotarsi di un sito internet www.nomegal.it nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:

  1. Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;
  2. Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
  3. Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / cooperazione);
  4. Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
  5. Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail presidente@ nomegal.it – raf@nomegal.it – dt@nomegal.it – segreteria@nomegal.it, indirizzo PEC.



Giovane agricoltore
(fonte Regolamento UE1305/2013)
È una persona di età non superiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda
agricola in qualità di capo dell’azienda.



G.O. – Gruppi Operativi
(fonte articolo 56 del Regolamento UE 1305/2013)
I Gruppi Operativi del PEI, in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura, sono costituiti da soggetti interessati come agricoltori, ricercatori, consulenti e imprenditori del settore agroalimentare, pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi del PEI. I Gruppi Operativi PEI adottano il proprio regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale ed evitare conflitti di interessi.
Gli Stati membri decidono nell’ambito dei rispettivi programmi l’entità del sostegno ai Gruppi Operativi. I Gruppi Operativi PEI elaborano un piano recante i seguenti elementi: descrizione del progetto innovativo che intendono sviluppare, collaudare, adattare o realizzare; descrizione dei risultati attesi e contributo all’obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse. Durante la realizzazione dei loro progetti innovativi, i Gruppi Operativi prendono decisioni sull’elaborazione e l’attuazione di azioni innovative; nonché attuano azioni innovative mediante misure finanziate nell’ambito dei Programmi di Sviluppo Rurale. I Gruppi Operativi divulgano i risultati dei progetti realizzati, in particolare attraverso la rete PEI.