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OCM: Organizzazione Comune di Mercato
(fonte eur-lex.europa.eu)
L’Organizzazione Comune dei Mercati agricoli rappresenta il quadro giuridico istituito a livello europeo per taluni settori agricoli definiti negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, Con il regolamento unico OCM, Organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, l’Unione europea ha introdotto norme comuni in materia di: interventi pubblici sui mercati, regimi delle quote e degli aiuti, norme di commercializzazione e di produzione nonché degli scambi con i Paesi Terzi.




OP: Organizzazioni di Produttori
(fonte Regolamento Ue 1308/2013, art. 152)
Le Organizzazioni di Produttori (OP) Gli Stati membri possono riconoscere, su richiesta, le Organizzazioni di Produttori che sono costituite su iniziativa dei produttori di un settore specifico elencato all’articolo 1, paragrafo 2 del Regolamento UE 1308/2013 e controllate dagli stessi. Le Organizzazioni di Produttori perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; concentrare l’offerta e immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta; ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell’investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione; svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull’andamento del mercato; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d’origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un’etichetta di qualità nazionale; provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità; contribuire a un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici; sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi
operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all’articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del Regolamento UE 1308/2013 e all’articolo 36 del Regolamento UE 1305/2013; fornire l’assistenza tecnica necessaria all’utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
Un’organizzazione di produttori così riconosciuta, può continuare ad esserlo se effettua la commercializzazione di prodotti di cui al codice NC ex 2208 diversi da quelli compresi nell’Allegato I dei trattati, purché la quota di tali prodotti non superi il 49 % del valore totale della produzione commercializzata dell’Organizzazione di Produttori e che detti prodotti non beneficino di misure di sostegno dell’Unione. Per le Organizzazioni di Produttori nel settore ortofrutticolo tali prodotti non valgono per il calcolo del valore della produzione commercializzata ai fini dell’articolo 34, paragrafo 2) del Regolamento UE 1308/2013.
In deroga a quanto sopra descritto, gli Stati membri riconoscono le Organizzazioni di Produttori, costituite da produttori del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari che sono costituite su iniziativa dei produttori e che perseguono una finalità specifica, che può includere uno o più dei seguenti obiettivi: assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità; concentrare l’offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti; ottimizzare i costi di produzione e stabilizzare i prezzi.