T



TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
(fonte TFUE, versione consolidata del 26.10.2012)
Il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea è uno dei trattati fondamentali dell’Unione europea (UE). Composto da 358 articoli, descrive il funzionamento degli organi dell’UE spiegando in quali ambiti l’UE è attiva e con quali competenze.

ALLEGATO 1 del TFUE – Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea
L’Allegato I del Trattato contiene l’elenco dei prodotti agricoli previsto dall’art. 38.
Questi sono:

• animali vivi;
• carni e frattaglie commestibili;
• pesci, crostacei e molluschi;
• latte e derivati del latte, uova di volatili; miele naturale;
• budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci;
• prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti non atti all’alimentazione umana;
• piante vive e prodotti della floricoltura;
• legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci;
• frutta commestibile, scorze di agrumi e di meloni;
• caffè, tè e spezie, escluso il matè;
• cereali;
• prodotti della macinazione, malto, amidi e fecole, glutine, inulina;
• semi e frutti oleosi, semi, sementi e frutti diversi, piante industriali e medicinali, paglie e foraggi;
• pectina;
• strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi, grasso di volatili pressato o fuso;
• sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»;
• stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati;
• grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati;
• oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati;
• grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati;
• margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati;
• residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali;
• preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi;
• zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido;
• altri zuccheri, sciroppi, succedanei del miele, anche misti con miele naturale, zuccheri e melassi, caramellati,
• melassi, anche decolorati;
• zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina),
esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione;
• cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto;
• gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao;
• preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante;
• mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole;
• vini di uve fresche, mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle);sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate;
• alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande;
• aceti commestibili e loro succedanei commestibili;
• residui e cascami delle industrie alimentari, alimenti preparati per gli animali;
• tabacchi greggi o non lavorati, cascami di tabacco;
• sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato;
• lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato;
• stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati);
• canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati).