M9 – COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI E ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (ART. 27)


Priorità: 3

Obiettivi trasversali: n/a

La misura intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, ufficialmente riconosciute e rientranti nella definizione di PMI. Queste strutture consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per il consolidamento degli sbocchi per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Tipologie di operazioni previste:

9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale (Focus Area 3A)

Per maggiori dettagli si veda la descrizione della Misura 9 nel PSR Lazio 2014-2022 v. 13.1.


9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale (Focus Area 3A)

L’operazione intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione o dallo Stato membro, ai sensi del Reg. (UE) n. 1308/2013, sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

Tipo di sostegno: aiuto forfetario in rate annuali decrescenti per un periodo massimo di cinque anni dalla data del riconoscimento. L’intensità è calcolata sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente, a partire dal valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo beneficiario.

Beneficiari: associazioni e organizzazioni di produttori del settore agricolo e forestale che operano nell’ambito di prodotti di cui all’allegato I del TFUE o per prodotti forestali, rientranti nella definizione di PMI e costituite dopo il 1° gennaio 2015.

Importi e aliquote di sostegno: la concessione dell’aiuto è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale. Il primo anno la percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario è del 10% per un sostegno massimo di 100 000 EUR. Per i successivi quattro anni il sostegno decresce del 2% annuo (2° anno: 8%, 3°: 6%, 4°: 4%, infine 5°: 2% della VPC).