In base a quanto stabilito dal DL n. 59/2021, dal DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 e dal DPCM attuativo del DL n. 59/2021, la Regione Lazio ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di finanziamenti destinati alla realizzazione di Programmi di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica.

Sono beneficiari della misura le ATER e i Comuni del Lazio proprietari in via esclusiva di immobili destinati all’edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

È consentita la possibilità di presentare proposte di intervento su immobili in proprietà mista pubblico/privata, unicamente nel caso in cui gli stessi interventi siano riferibili all’efficientamento energetico e realizzabili su singoli alloggi.

Le risorse complessivamente assegnate alla Regione Lazio per il presente programma sono pari ad € 240.169.591,09, ripartite, in accordo con quanto stabilito dal DPCM 15 settembre 2021, nelle seguenti annualità:

  • annualità 2021: € 24.016.959,11
  • annualità 2022: € 48.033.918,22
  • per ciascuna annualità dal 2023 al 2026: € 42.029.678,44

In base alla consistenza del patrimonio immobiliare di proprietà, con DGR n. 720 del 3 novembre 2021 le risorse economiche sono state così suddivise:

  • € 176.000.193,53 complessivamente destinati alle ATER
  • € 64.169.397,56 complessivamente destinati ai Comuni

Le proposte per la realizzazione di interventi di cui al presente avviso dovranno essere riferite a interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione, aventi ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:

  1. interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
  2. interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni;
  3. interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b);
  4. interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b), ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento, per una quota non superiore al 20% dell’importo complessivamente previsto per i lavori a base di appalto;
  5. operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere, stabilito dalla normativa tecnica vigente in materia per gli immobili oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle finalità di cui alla presente lettera può essere destinato un importo non superiore al 10% del totale delle risorse richieste a copertura dei costi;
  6. operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b).

Il progetto può prevedere l’attuazione dei seguenti interventi edilizi, come definiti all’art. 3 del D.p.r. 6 giugno 2001, n. 380:

  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

Gli interventi dovranno essere attuati in coerenza con il principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.

Le proposte presentate dovranno riguardare interventi i cui costi complessivi di realizzazione riportati nel relativo QTE, comprese le eventuali spese previste per l’acquisto o la locazione di alloggi per la sistemazione temporanea degli assegnatari di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a) e b), non superino i 20 milioni di euro.

Le spese tecniche saranno considerate ammissibili se effettivamente sostenute e rendicontate, e comunque entro il limite massimo del 15% dell’importo del finanziamento (IVA compresa).

Le spese relative all’IVA saranno considerate ammissibili solo se realmente e definitivamente sostenute dal beneficiario e non in alcun modo recuperabili.

Le proposte per la realizzazione di interventi di cui al presente avviso dovranno rispettare il cronoprogramma di attuazione dell’intervento, in coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto “Sicuro, verde e sociale” di cui all’allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle Economie e delle Finanze, che prevede le seguenti tempistiche massime:

  • entro giugno 2022: affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione degli interventi;
  • entro settembre 2022: approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti;
  • entro dicembre 2022: pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell’opera/esecuzione dei lavori;
  • entro marzo 2023: aggiudicazione dei contratti da parte delle stazioni appaltanti;
  • entro giugno 2023: consegna/avvio dei lavori;
  • entro dicembre 2024: realizzazione del 50% dei lavori; entro marzo 2026: ultimazione del residuo 50% dei lavori. Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale redatto dalle stazioni appaltanti.

Entro il 16 dicembre 2021 le ATER e i Comuni del Lazio dovranno presentare la domanda di partecipazione al bando esclusivamente al seguente indirizzo PEC della Direzione regionale per le Politiche abitative e la Pianificazione territoriale, paesistica e urbanistica: ediliziaresidenzialesociale@regione.lazio.legalmail.it, pena la non ammissibilità al finanziamento.

La domanda di partecipazione al bando, completa di tutta la documentazione allegata richiesta dal presente avviso, dovrà essere redatta su carta intestata dell’Amministrazione richiedente e debitamente firmata dal legale rappresentante o suo delegato, pena la non ammissibilità al finanziamento, e dovrà contenere:

  • l'elenco delle proposte per le quali si chiede l’ammissione a finanziamento, con l’indicazione della localizzazione dell’intervento e il relativo importo da finanziare, ordinate in base alla priorità stabilita dalle stesse Amministrazioni;
  • l'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata, cui saranno inviate tutte le comunicazioni attinenti al bando;
  • i recapiti del Referente per l’intervento, cui sarà affidato il coordinamento della realizzazione e del monitoraggio e che dovrà garantire il rispetto degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal presente bando.

A ciascuna proposta di intervento sarà attribuito un punteggio fino a 100 punti; non è prevista una soglia minima di sufficienza.

Le proposte presentate saranno valutate e inserite negli elenchi predisposti dalla competente struttura regionale sulla base de criteri di premialità individuati dal presente avviso.

Il finanziamento sarà concesso in ordine decrescente di punteggio, garantendo il finanziamento di almeno una proposta presentata da ciascun Ente richiedente inserito nella graduatoria, fino ad esaurimento delle risorse economiche complessivamente assegnate, salvo Roma Capitale, attesa la grave emergenza abitativa e l’entità del patrimonio, alla quale sarà comunque garantito il finanziamento di almeno una proposta.

Alle ultime proposte di intervento finanziate, per entrambi i soggetti beneficiari ATER e Comuni, qualora la dotazione finanziaria non fosse sufficiente a finanziare l’intero importo ammissibile richiesto, il contributo potrà essere assegnato in misura ridotta, previa espressa conferma di accettazione.

Le eventuali restanti proposte eccedenti le risorse economiche assegnate verranno inserite nell’”Elenco degli ulteriori interventi rispetto all’importo assentito” di cui all’art. 3, comma 4 del DPCM 15 settembre 2021, comprendente gli ulteriori interventi eventualmente finanziabili.

A parità di punteggio, nell’assegnazione del finanziamento si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. L'ordine di priorità indicato dalle Amministrazioni proponenti sarà preso in considerazione in fase di redazione dell’elenco delle proposte ammissibili al finanziamento solo in caso di parità di punteggio delle proposte presentate. Nell’indicare l’ordine di priorità delle proposte le Amministrazioni dovranno considerare le caratteristiche progettuali e le tipologie di interventi di cui all’art. 3 comma 2 del DPCM 15 settembre 2021.

Documentazione di riferimento