La Regione Lazio, in attuazione di quanto disposto dalle Legge Regionale n. 55 del 3 novembre 1976, intende prevedere la concessione di contributi ai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti per la redazione dei seguenti strumenti urbanistici:

  • redazione PRG, 
  • adeguamento PRG vigente,
  • redazione PUCG ex artt. 32 e seguenti della LR n. 38/1999,
  • redazione piani di zona per l’edilizia economica e popolare,
  • redazione piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici. Non saranno ammesse le richieste delle Amministrazioni comunali che hanno ancora in corso interventi di redazione degli strumenti urbanistici, già finanziati dalla Regione.

Al fine della concessione dei finanziamenti è previsto lo stanziamento dell’importo di euro 6.000.000,00 destinato ai Comuni al di sotto dei 30.000 abitanti che ne facciano richiesta. Il 50% delle risorse disponibili sono destinate ai Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti.

La misura del contributo, nel limite massimo di euro 100.000,00, viene attribuita nel seguente modo:

  • 100% del preventivo di spesa per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  • 70% del preventivo di spesa per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti.
  • 60% del preventivo di spesa per i Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti.

I Comuni interessati possono presentare richiesta di accesso al contributo, entro le ore 17:00 del 15 ottobre 2024, da trasmettere alla Direzione regionale Urbanistica e Politiche abitative, Pianificazione Territoriale, Politiche del Mare via PEC all’indirizzo riqualificazioneurbana.progettispeciali@pec.regione.lazio.it.

La richiesta del contributo per la redazione dello strumento urbanistico da finanziare deve essere autorizzata con delibera di Giunta comunale, che dovrà riportare:

  • l’indicazione dello strumento urbanistico da predisporre;
  • il costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico; – l’importo del contributo richiesto e l’eventuale quota di cofinanziamento obbligatoriamente a carico del Comune, necessaria a coprire gli oneri di redazione degli strumenti urbanistici proposti. Il 30% del preventivo di spesa per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti, il 40% del preventivo di spesa per   i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e fino a 30.000 abitanti;
  • l’eventuale cofinanziamento che il Comune intende comunque prevedere, al di fuori di quanto obbligatoriamente previsto e indicato al precedente allinea.

La richiesta di contributo, a pena di esclusione, dovrà essere inoltrata dal legale rappresentante del Comune e corredata della delibera stessa e con l’indicazione del numero della popolazione residente, entro il termine sopra indicato.

Le richieste di contributo presentate dai Comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti entro i termini sopra indicati, saranno soggette a valutazione  sulla base dei seguenti criteri di priorità:

  • Comuni totalmente sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di programma di fabbricazione che richiedono il finanziamento per la redazione dello strumento urbanistico (PRG o PUCG), verrà assegnato il punteggio di 10;
  • Comuni dotati di piano regolatore generale e tenuti all’adeguamento di quest’ultimo al P.T.P.G. (piano territoriale provinciale generale) ai sensi della legge regionale 38/99 nonché al P.T.P.R. (piano territoriale paesistico regionale) adottato ai sensi dell’art.23 della L.R. 24/98, verrà assegnato il punteggio di 5.
  • Comuni tenuti alla formazione del piano di zona per l’edilizia economica e popolare di cui alla legge 167/1962, verrà assegnato il punteggio di 3.
  • Comuni che adottano piani particolareggiati per la ristrutturazione dei centri storici, verrà assegnato il punteggio di 2. 
  • Per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti, che si impegnano comunque al cofinanziamento del costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico al di fuori di quanto obbligatoriamente previsto al precedente punto 3), verrà attribuito il punteggio di 4.
  • Per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che si impegnano al cofinanziamento del costo preventivato per la redazione dello strumento urbanistico verrà attribuito il relativo punteggio di 4.

A parità di punteggio sarà data priorità alle richieste dei Comuni senza strumenti urbanistici e con lo strumento urbanistico meno recente.

Saranno adottate due distinte graduatorie. Una per i Comuni con popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e la seconda per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 30.000 abitanti.

Le graduatorie delle richieste di contribuzione valutate rimarranno aperte fino all’anno 2026 e gli interventi che seguono rispetto a quelli ammessi al finanziamento, potranno successivamente essere finanziati con le eventuali ulteriori disponibilità di bilancio.

I contributi saranno erogati secondo le seguenti modalità:

  1. il 10 per cento del contributo ad avvenuto conferimento dell’incarico di redazione del documento preliminare di indirizzo del piano urbanistico comunale generale ai sensi dell’art. 32 della L.R. 38/99;
  2. il 50 per cento del contributo, ovvero il 60 per cento nei casi diversi da quello di cui alla lettera a), ad avvenuto conferimento dell’incarico ai progettisti;
  3. il restante 40 per cento del contributo successivamente alla data di trasmissione dello strumento urbanistico comunale all’ente competente per la definizione delle procedure di formazione degli strumenti urbanistici comunali o di adeguamento degli stessi.

La stipula della Convenzione tra Comune e Tecnici Professionisti esterni all’Amministrazione dovrà essere sottoscritta successivamente alla comunicazione di avvenuto finanziamento. l’utilizzo del finanziamento concesso deve assicurare la gestione, da parte del Comune, dei momenti della redazione, adozione, raccolta e sistematizzazione delle osservazioni, pareri, riserve, successiva approvazione ed eventuale adeguamento degli elaborati cartografici e/o documentali del nuovo strumento di pianificazione a seguito del recepimento delle osservazioni, da prevedere nei disciplinari di incarico professionali.

A pena di revoca del contributo concesso, entro cinque mesi successivi alla comunicazione di assegnazione del finanziamento dovrà essere trasmessa nota di avvenuto affidamento degli incarichi    professionali con allegata la convenzione.

Documentazione di riferimento