Al fine di sostenere la ripresa del settore della pesca colpito dalla crisi internazionale in atto, la Regione Lazio, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16, art. 26, comma 1, concede contributi alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e alle imprese di pesca professionale in acque interne.
Nello specifico, gli aiuti di cui al presente avviso sono sono concessi nel rispetto del regime quadro SA.102896 (2022/N), ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”, recepito con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 229251 del 20/05/2022.
Beneficiarie dei contributi sono pertanto le imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e le imprese di pesca professionale in acque interne in possesso dei seguenti requisiti:
- Imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni:
a) risultare iscritte in uno dei Registri delle Imprese di Pesca dei Compartimenti Marittimi della regione Lazio;
b) avere in armamento almeno un’imbarcazione da pesca, in forma singola o associata, iscritta in uno dei Compartimenti Marittimi della regione Lazio;
c) risultare iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
d) essere in possesso della partita IVA;
e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, in assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata in corso o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
f) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni;
g) non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure con sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’Art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari;
h) non aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi illeciti o qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari delle pubbliche istituzioni;
i) aver ottemperato agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi relativi al pagamento d’imposte e tasse secondo le vigenti disposizioni legislative;
j) non aver commesso quanto indicato dall’art. 10, comma 1, del Reg. (UE) n. 508/2014, per un periodo determinato ai sensi del Reg. (UE) n. 288/2015; tale condizione deve essere mantenuta dal beneficiario nei cinque anni successivi al pagamento del contributo;
k) presentare la domanda di contributo esclusivamente per imbarcazioni che rispettano le condizioni seguenti:
- essere iscritte nel Registro comunitario delle navi da pesca e in uno dei compartimenti marittimi della regione Lazio;
- risultare in armamento.
- Imprese di pesca professionale in acque interne
a) essere in possesso di licenza di pesca professionale di tipo A in vigore, non oggetto di sospensione;
b) rispettare gli stessi requisiti definiti per le imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni nel paragrafo precedente dalla lettera c) alla lettera j);
c) aver registrato almeno una fattura o altro documento fiscalmente valido con oggetto il proprio pescato nel corso del 2022.
I requisiti per l’accesso ai contributi devono essere dichiarati dal richiedente ai sensi del DPR 445/2000 e devono essere mantenuti almeno fino al pagamento del contributo salvo gli specifici termini diversi riportati nel presente paragrafo.
La dotazione finanziaria del presente provvedimento è pari a euro 1.500.000. Gli aiuti di cui al presente provvedimento sono erogati nei limiti delle risorse disponibili. Qualora l’importo totale dei contributi da concedere ne superi la disponibilità, si procederà a ridurre proporzionalmente il contributo spettante per ogni singola impresa.
Il contributo è concesso nella forma di sovvenzione diretta.
L’intensità del contributo concedibile è così stabilita:
- Limite massimo di euro 35.000 per ciascuna impresa;
- alle imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni i contributi sono determinati tenendo conto della stazza di ciascuna imbarcazione gestita dall’impresa in misura pari a:
– euro 1.000, per ciascuna imbarcazione con stazza inferiore a 10 Grosse Tonnage (GT);
− euro 150, per GT per ciascuna imbarcazione con stazza uguale o superiore a 10 GT;
- alle imprese di pesca professionale in acque interne i contributi sono concessi in misura pari a euro 1.000 per ciascuna impresa.
Gli aiuti di cui al presente provvedimento possono essere cumulati con gli aiuti previsti dal regolamento “de minimis” applicabile, ovvero il regolamento (UE) n. 717/2014 del 27 giugno 2014, o dal regolamento di esenzione per categoria applicabile (FIBER) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti. Gli aiuti possono inoltre essere cumulati con gli aiuti concessi nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo di entrambe le comunicazioni.
La domanda di contributo, completa della relativa documentazione, deve riportare in oggetto la dicitura “L. R. 16/2022, art. 26 – Contributi per sostenere la ripresa del settore della pesca” e deve essere trasmessa entro le ore 23:59 del 15 novembre 2022. Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo. A pena di inammissibilità dell’istanza, farà fede la data e l’ora dell’avvenuta consegna della posta elettronica certificata.
La documentazione richiesta dal presente avviso che prevede sottoscrizione deve essere firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate oppure sottoscritta con firma autografa allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente secondo il modello di cui all’Allegato A1) per le imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni e secondo il modello di cui all’Allegato A2) per le imprese di pesca professionale in acque interne.
Le domande dovranno essere inviate a mezzo PEC nel modo seguente:
- Imprese di pesca marittima armatrici di imbarcazioni: la domanda di contributo deve fare riferimento alla singola impresa, comprendere tutte le imbarcazioni per le quali l’armatore presenta la domanda ed essere presentata esclusivamente ai seguenti indirizzi:
− imbarcazioni iscritte negli uffici marittimi ricadenti nel territorio della provincia di Latina Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – adalatina@regione.lazio.legalmail.it
− imbarcazioni iscritte negli uffici marittimi ricadenti nel territorio della città metropolitana di Roma Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro – adaroma@regione.lazio.legalmail.it
- Imprese di pesca professionale in acque interne: la domanda di contributo deve essere presentata esclusivamente ai seguenti indirizzi in base alla provincia in cui è registrata l’impresa:
− Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (Frosinone e Latina) – adalatina@regione.lazio.legalmail.it
− Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro (Roma) – adaroma@regione.lazio.legalmail.it
− Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord (Viterbo e Rieti) – adaviterbo@regione.lazio.legalmail.it
Le Aree Decentrate dell’Agricoltura (ADA) provvedono alla ricezione delle domande ed all’effettuazione delle istruttorie.
Per le istanze non ammissibili sarà effettuata apposita comunicazione di preavviso di rigetto al soggetto richiedente ai sensi della normativa vigente.
Per le istanze ammissibili, le ADA procederanno al calcolo del contributo erogabile, per ogni impresa, sulla base dei criteri indicati al paragrafo 6 del dal presente avviso e tenuto conto della visura RNA appositamente richiesta ai fini della verifica del cumulo del contributo di cui al paragrafo 7 del presente avviso.
Completata la fase istruttoria delle domande di contributo le ADA trasmettono l’elenco delle domande ammissibili e delle domande non ammissibili all’Area Caccia e Pesca della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, entro il settimo giorno dalla data ultima per la presentazione delle domande di contributo, che provvederà alla predisposizione degli atti necessari all’impegno contabile dei contributi ammissibili.
I provvedimenti di approvazione delle domande ammissibili e non ammissibili sono pubblicati sul BURL ed avranno titolo di concessione per i beneficiari ammessi.
Successivamente alla pubblicazione delle domande ammissibili sul BURL le ADA provvederanno alla liquidazione degli aiuti previo controllo delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti il contributo. Gli atti di liquidazione sono trasmessi all’Area Caccia e Pesca della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste che provvede al pagamento dei contributi ammessi.