Sostenere il restauro e la digitalizzazione di opere cinematografiche e audiovisive: è questa la finalità dell’avviso pubblico – edizione 2020 – cui è dedicato un fondo annuale di 150.000 euro per contributi regionali a fondo perduto.

Beneficiari del sostegno sono:

a) le imprese di post-produzione di opere cinematografiche e/o audiovisive, con sede legale o operativa nella regione Lazio;

b) le cineteche di cui all’art. 2, comma 1 della legge 14 novembre 2016, n. 220, con sede legale e domicilio fiscale in Italia.

Le imprese/società di post-produzione di cui alla lettera a) devono essere in possesso di classificazione ATECO J59.11 o J59.12 e avere un capitale sociale versato pari ad almeno 40.000 euro. 

Le suddette imprese devono essere titolari dei diritti di sfruttamento sull’opera necessari alla digitalizzazione e alla consegna di copia digitalizzata del prodotto alla Regione Lazio con contestuale licenza d’uso gratuito, anche mediante proiezione, pubblicazione o altre modalità di diffusione, per finalità istituzionali e non commerciali.

Nel caso di soggetti non titolari di tali diritti, gli stessi devono risultare destinatari di formale autorizzazione da parte dei titolari, che consenta le finalità descritte. 

I contributi sono concessi esclusivamente per il restauro e la digitalizzazione di cortometraggi o lungometraggi, in pellicola o altri supporti. 

Sono ammissibili a valutazione di merito solo i progetti che rispettano tutti i seguenti requisiti:

     a) contengono la descrizione dei requisiti tecnici descritti alla lettera del paragrafo 6.2 del presente avviso; 

     b) prevedono di concludersi entro e non oltre il 30/09/2020; 

     c)  prevedono la digitalizzazione in modo da consentire la fruizione da parte delle persone con disabilità, anche mediante l’utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione. 

Ai fini della valutazione di merito è attribuito uno specifico punteggio premiale nel caso in cui l’opera da restaurare e digitalizzare:

     a) è stata formalmente riconosciuta come bene culturale ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), in quanto opera rara e di pregio; 

     b) costituisce opera di particolare rilevanza culturale per il territorio regionale, in quanto idonea a valorizzare il patrimonio artistico, storico e identitario territoriale. 

Ciascun soggetto può presentare istanza di contributo per massimo 2 opere da restaurare e digitalizzare. Per ognuna delle opere è necessario presentare autonoma istanza di contributo. In caso di superamento del numero massimo di istanze sono prese in considerazione ai fini della valutazione esclusivamente le ultime due istanze regolarmente pervenute. 

Ai fini della determinazione del contributo sono eleggibili le sole spese sostenute nel territorio regionale, univocamente riconducibili e necessarie al progetto ed in particolare alle seguenti fasi di lavorazione:

     a) operazioni relative al restauro dei materiali da digitalizzare, fra cui la pulizia e la riparazione del supporto; 

     b) scansione digitale;

     c) eventuale trattamento di digital clean e color correction;


     d) eventuale realizzazione di una copia in pellicola del materiale ovvero dell’opera digitalizzata, ai fini di una più efficace conservazione del materiale; 

     e) acquisto o noleggio di sistemi o spazi di memorizzazione, archiviazione e di gestione dei file del materiale digitalizzato.

L’erogazione del contributo è subordinata alla verifica in merito alla regolarità contributiva del beneficiario, ai sensi dell’art. 31 comma 8-bis del D.L. 21-6-2013 n. 69.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuto di Stato, il contributo di cui al presente avviso è cumulabile con altri aiuti pubblici, entro i limiti previsti al paragrafo 5 del presente avviso.

Il contributo viene concesso nel rispetto delle disposizioni previste in materia di “de minimis” dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 che prevede, tra l’altro e con eccezioni, che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a un’Impresa Unica in termini di Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), non può superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Pertanto, l’importo complessivo del contributo richiesto da ciascun beneficiario, inteso quale “impresa unica” come definita all’art. 2 del citato Reg. (UE) 1407/2013, non può superare, cumulato agli altri aiuti de minimis indicati al successivo comma 4, l’importo di 200.000 euro nell’arco degli ultimi tre esercizi finanziari (ossia l’esercizio finanziario in corso e i due precedenti).

L’istanza per la concessione del contributo, in regola con le norme sull’imposta di bollo, deve pervenire alla Regione esclusivamente mediante la piattaforma online http://www.regione.lazio.it/cinedigitalizzazione, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso ed entro le ore 12:00 del 23 maggio 2020

Il contributo massimo concedibile ad ogni progetto di restauro e digitalizzazione ammonta a 40.000 euro per ogni lungometraggio e a 20.000 euro per ogni cortometraggio.

A seguito della valutazione la Commissione provvede a trasmettere all’Area Arti Figurative, Cinema e Audiovisivo, la graduatoria dei progetti valutati, con indicazione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, del contributo concedibile.

Documentazione di riferimento