In attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013, del Reg. delegato (UE) n. 2016/1149, Reg. di esecuzione n. 2016/1150 e delle previsioni del Decreto n. 911 del 14 febbraio 2017 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAAF) è concesso un sostegno per investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di  commercializzazione del vino diretti a migliorare il rendimento globale dell’impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività e riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all’allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, ad esclusione dell’aceto di vino di cui al punto 17, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l’efficienza globale nonché trattamenti sostenibili.

Come assegnata con il Decreto dipartimentale del MIPAAF n. 0115575/2021, la dotazione finanziaria per l'attuazione regionale della misura “investimenti” per l’anno 2022 è pari euro 1.244.342, ferma restando la possibilità di procedere all’assegnazione di ulteriori stanziamenti, per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente avviso pubblico, in funzione dell’avanzamento fisico e finanziario della misura come risultante dalle attività di monitoraggio e sorveglianza finanziaria, nonché in ordine all’attribuzione di eventuali risorse aggiuntive che si potranno rendere disponibili nell’ambito delle misure OCM Vitivinicola.

La misura di aiuto si applica su tutto il territorio della Regione Lazio e, pertanto, gli investimenti finanziati con il presente bando pubblico dovranno essere ubicati su detto territorio.

L’approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto biennali da parte di ciascun richiedente, che potrà presentare una sola domanda, è garantita fino all’esercizio finanziario 2023 ne consegue che nessuna erogazione potrà essere effettuata dopo il 15 ottobre 2023.

In linea con quanto previsto dalla Istruzioni operative Agea n.64 del 12/07/2021 possono accedere all’aiuto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

  • siano titolari di partita IVA;
  • risultino iscritti al Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
  • abbiano costituito nel SIAN un “Fascicolo aziendale elettronico” aggiornato e valido.
  • che svolgano almeno una delle seguenti attività:
  1. la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da esse stesse ottenute, acquistate, o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  2. la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da esse stesse ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  3. l’elaborazione, l’affinamento e/o il confezionamento del vino conferito dai soci, e/o acquistato anche ai fini della sua commercializzazione. Sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
  4. la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia rivolta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione. Per “proprie uve” si intendono le uve aziendali prodotte dalla ditta richiedente.

Possono beneficiare dell’aiuto anche le organizzazioni interprofessionali come definite all’art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Non rientrano nella categoria dei beneficiari all’aiuto i soggetti che svolgano esclusivamente attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno.

Nel caso di microimprese, piccole e medie imprese come definite all’Allegato 1 del Reg. (UE) n. 702/2014, il contributo di aiuto concedibile è pari al 40% del costo totale dell’investimento ammesso a finanziamento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta.

Il contributo è ridotto al 20% del costo totale dell’investimento e della spesa ammissibile effettivamente sostenuta qualora l’investimento sia realizzato da una impresa classificata come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo non superi i 200 milioni di euro.

Per le imprese classificate come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato sia superiore ai 200 milioni di euro, il contributo erogabile è pari al 19% e della spesa ammissibile e sostenuta.

Gli investimenti relativi alla commercializzazione dei prodotti in uscita sono ammissibili purché tale attività sia correlata alla trasformazione dei prodotti agricoli in entrata di cui all'Allegato 1 del Trattato – elenco dei prodotti agricoli previsto all'articolo 32 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea -, ed inoltre non è ammissibile la sola vendita al dettaglio se non collegata alle attività di trasformazione svolte dall’impresa.

Sono ritenuti ammissibili esclusivamente gli investimenti materiali e/o immateriali, per i quali:

  • sia dimostrata la stretta ed esclusiva correlazione con le attività vitivinicole svolte dall’azienda;
  • consentano di aumentare la competitività nell’ambito esclusivo dei prodotti vitivinicoli;
  • rispondano ai requisiti di sostenibilità finanziaria della spesa e di incremento della redditività
    aziendale.

Per accedere al regime di aiuto, i richiedenti dovranno dimostrare di essere proprietari o di aver titolo a disporre degli immobili ove intendono realizzare gli investimenti nonché di impegnarsi a condurre l’attività oggetto dell’investimento per un periodo che vada almeno dalla presentazione della domanda di aiuto ai cinque anni successivi al pagamento del saldo finale. I titoli di possesso e la relativa durata devono risultare dal fascicolo aziendale aggiornato e validato.

Nel caso di opere strutturali gli investimenti relativi alla domanda di aiuto presentata devono essere immediatamente cantierabili al momento della presentazione della domanda, fermo restando eventuali deroghe previste dal presente bando pubblico. Il progetto è ritenuto cantierabile quando è stata acquisita ogni autorizzazione, permesso, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per l’avvio e la realizzazione dei lavori.

Agli effetti delle disposizioni regionali attuative della presente misura di aiuto agli Investimenti OCM Vino, campagna 2021/2022, l’accesso al presente bando pubblico è consentito esclusivamente per operazioni con un costo totale dell’investimento previsto, comprensivo di tutte le voci di investimento e di spese generali, inferiore a 300.000 euro.

Gli investimenti ammissibili all’aiuto sono quelli di seguito riportati:

  1. la costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell’azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi mediante realizzazione, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento delle strutture di trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli, anche al fine del miglioramento ambientale, ivi incluse le strutture destinate al commercio al dettaglio, per sale di degustazione del vino (sale di presentazione e assaggio di vini) e per uffici;
  2. acquisto macchinari e attrezzature nuove impiegate nella trasformazione, confezionamento, commercializzazione, conservazione e stoccaggio dei prodotti vitivinicoli. Tra questi: impianti tecnologici, recipienti, contenitori, barriques, hardware, interventi per il potenziamento e la razionalizzazione delle fasi della logistica. Sono ammissibili anche mezzi di trasporto specialistici permanentemente attrezzati per l’esclusivo trasporto di prodotti vitivinicoli connessi all’attività di impresa e agli obiettivi del presente bando, come anche spese per arredi per locali destinati al commercio al dettaglio, per sale di degustazione e per uffici, spese per l’introduzione di sistemi volontari per la certificazione di processo e di prodotto.
  3. investimenti immateriali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici (hardware e software per l’adozione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per il commercio elettronico), acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali.

La domanda di aiuto per gli investimenti deve essere presentata all’Organismo Pagatore Agea ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013 e nel rispetto di quanto stabilito nella Circolare Agea Istruzioni Operative n. 64 prot n. ORPUM.0049594 del 12 luglio 2021.

La compilazione e presentazione delle domande di aiuto è presentata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione da Agea Op sul portale SIAN (www.sian.it).

Il termine ultimo per la presentazione (rilascio telematico) da parte del richiedente delle domande di aiuto per la campagna 2021/2022 è fissato al 30 novembre 2021 (termine modificato dalla determinazione n. G13996 del 15 novembre 2021). Le domande di aiuto presentate oltre il suddetto termine non sono ricevibili e pertanto non sono ammissibili al finanziamento.

Le domande presentate telematicamente secondo le modalità di indicate all’interno del presente avviso, devono essere perfezionate successivamente al rilascio telematico. Il richiedente o suo delegato deve obbligatoriamente inviare, alle Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio, copia della domanda di aiuto rilasciata telematicamente e sottoscritta dal richiedente corredate di copia del documento di identità valido al momento della domanda, degli allegati e di tutti i documenti previsti e richiesti dalle presenti Disposizioni regionali, esclusivamente a mezzo PEC, entro il 6 dicembre 2021 (termine modificato dalla determinazione n. G13996 del 15 novembre 2021) .

La mancata trasmissione della domanda agli uffici regionali competenti per territorio nelle modalità e nei termini di scadenza perentori sopra indicati, comporta l’esclusione della domanda e la non ammissibilità all’aiuto.

Una volta scaduto il termine per la presentazione e completate le istruttorie di ammissibilità di propria competenza ciascuna ADA provvederà, a trasmettere l’elenco analitico delle domande istruite positivamente con indicazione del costo totale dell’investimento ritenuto ammissibile e del relativo contributo concesso riportante i punteggi attribuiti in funzione dei criteri di priorità nonché gli elenchi delle domande non ammissibili con indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, la competente Area centrale della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste provvederà a predisporre la graduatoria unica regionale, con indicazione dei progetti ammissibili e ammessi a finanziamento, ovvero di quelli collocati in posizione utile nella graduatoria e quindi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e dei progetti non ammissibili.

La domanda di aiuto ammessa ma non finanziabile per carenza di fondi, nell’esercizio finanziario e nella campagna di riferimento, decade automaticamente dall’inizio della campagna successiva.

Il termine per la definizione della ammissibilità delle domande di aiuto è fissato dal DM n.3843 del 03/04/2019 alla data 15 febbraio di ogni anno, per la campagna 2021/2022 al 15 febbraio 2022 e inderogabilmente l’istruttoria telematica delle domande di aiuto, ammissibilità e finanziabilità, dovrà essere conclusa non oltre il 31 marzo 2022.

La comunicazione ai richiedenti degli esiti della fase di ammissibilità e di finanziabilità della domanda di aiuto ovvero l’esclusione della domanda di aiuto, avviene con comunicazione trasmessa tramite PEC.

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