Seicento euro di contributo a fondo perduto per rispondere con celerità ed efficacia ai fabbisogni di liquidità delle micro, piccole e medie imprese operanti nella Regione Lazio nell’ambito del commercio su aree pubbliche del settore merceologico non alimentare, penalizzati a causa del COVID-19.
E’ il nuovo avviso approvato da LAZIOCrea, in nome per conto della Regione Lazio, che, adottando una procedura semplificata in ragione dell’urgenza, mette a disposizione la somma complessiva di 1,5 milioni di euro nell’ambito dell’Asse 3 azione 3.3.1 del PO FESR LAZIO 2014-2020.
I destinatari del contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE” sono le MPMI operanti nel Lazio del commercio su aree pubbliche, titolari di concessione di posteggio come meglio precisato all’interno dell’avviso, del settore merceologico non alimentare, che, a causa dell’emergenza sanitaria e a seguito dell’adozione, al fine del contenimento e contrasto alla diffusione del virus COVID-19, dell’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00067 del 14.11.2020 e successive proroghe, sono stati esposti a situazioni di difficolta economica, a causa delle chiusure previste nei giorni festivi delle relative attività commerciali.
I soggetti destinatari della misura devono possedere, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- essere una MPMI secondo la definizione di cui all'Allegato I del Regolamento della Commissione (UE)N. 651 del 17 giugno 2014 – che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato (requisito accertato mediante le dichiarazioni di cui all’appendice 3 dimensioni di impresa);
- avere la propria Sede legale ed esercitare l’attività di commercio su aree pubbliche nel territorio della Regione Lazio;
- essere titolare, quale impresa, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, di concessione di suolo pubblico per posteggi all’interno di mercati, mercatini degli hobbisti e mercatini per la vendita o esposizione di proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere creativo e similari, e relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità, di cui all’articolo71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- essere regolarmente iscritto (Registro Imprese o Repertorio Economico Amministrativo) alla CCIAA ed esercitare il commercio su aree pubbliche, settore merceologico non alimentare;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- non presentare le caratteristiche di Impresa in Difficoltà ai sensi dell’art. 2 punto 18) del Reg. (UE) n. 651/2014 al 31/12/2019; in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
- non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- non aver riportato condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346- bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
Il contributo “RISTORO LAZIO AMBULANTI SETTORE NON ALIMENTARE” è stabilito nell’importo di euro 600 quale erogazione riconoscibile a ciascuna impresa in relazione alle risorse disponibili, a parziale ristoro dei danni economici prodotti dal perpetuarsi della situazione di crisi sanitaria ed è finalizzato ad affrontare i bisogni di liquidità dell’impresa.
È ammessa, inoltre, la presentazione fino a un massimo di tre richieste di contributo, inoltrate comunque attraverso un’unica istanza, concernenti tre diverse concessioni di posteggio intestate alla stessa impresa commerciale per un contributo massimo complessivo di 1.800 euro.
L'aiuto è concesso entro il 30 giugno 2021 e non è subordinato alla presentazione di un programma di investimenti.
L’aiuto può essere cumulato con aiuti concessi in base al Quadro Temporaneo, con aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, nonché con aiuti concessi sul Regolamento di esenzione (651/2014) a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme sul cumulo degli aiuti inquadrati in predetti regimi.
La domanda di sostegno dovrà essere predisposta, presentata e sottoscritta dal rappresentante legale, a pena di esclusione, attraverso lo sportello telematico disponibile alla pagina web dedicata https://ristoriambulanti.regione.lazio.it/, che sarà attivato dalle ore 10.00 del 27 gennaio 2021 alle ore 10.00 del 1° marzo 2021.
La domanda si considera perfezionata con il ricevimento dall’indirizzo protocolloristoriambulantilazio@regione.lazio.it dell’e-mail di avvenuta protocollazione e del relativo codice alfanumerico che deve essere conservato con cura per le successive comunicazioni.
L’indirizzo mail di notifica del numero di protocollo è solo indirizzo di sistema e non deve essere utilizzato per le comunicazioni.
Il procedimento di concessione del contributo è a sportello, ovvero le richieste ammissibili sono finanziate nell’ordine cronologico di invio delle domande (vedasi quanto previsto dal comma 8 dell’art. 5 dell’avviso) fino al termine previsto per la presentazione delle stesse
Contatti
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