Chiarimento sull’avviso pubblico “ACCORCIAMO LE DISTANZE”

Riguarda la durata dell’attività di gemellaggio e il calcolo del contributo massimo concedibile

È stato pubblicato un chiarimento in merito all’avviso pubblico Accorciamo le distanze, il progetto sperimentale di gemellaggio tra gli studenti della Regione Lazio e gli studenti di altre istituzioni formative ubicate sull’intero territorio nazionale.

Nel dettaglio, il chiarimento spiega che la durata dell’attività di gemellaggio prevista dall’art. 2.3 dell’avviso, di durata pari ad una settimana (dal lunedì al sabato), è da intendersi come durata complessiva dell’attività vera e propria di gemellaggio.

In base alla scelta operata dal proponente, l’attività può anche realizzarsi in massimo due momenti distinti della durata complessiva minima obbligatoria di 6 giorni.

Il conteggio della durata dell’attività di gemellaggio è pertanto dato dalla somma dei giorni in cui gli studenti della scuola della Regione Lazio si trovano sul territorio della scuola gemellata fuori Regione a cui si sommano i giorni in cui gli studenti della scuola gemellata di altri territori regionali si trovano sul territorio della scuola della Regione Lazio.

La visita degli studenti della scuola della Regione Lazio presso il territorio della scuola gemellata fuori Regione è obbligatoria, mentre la visita degli studenti della scuola gemellata di altri territori regionali sul territorio della scuola della Regione Lazio è facoltativa e, in entrambi i casi, devono essere motivate nel progetto.

Per quanto riguarda il finanziamento, si specifica che l’importo massimo concedibile deve essere calcolato moltiplicando il numero degli studenti della scuola della Regione Lazio che partecipano al progetto e che si recheranno nel territorio della scuola gemellata fuori Regione per il numero di giorni di permanenza nel territorio fuori regione per 100€ (+ il 20% del totale risultante dal calcolo indicato) a cui sommare il numero degli studenti della scuola gemellata fuori regione Lazio che partecipano al progetto e che si recheranno nel territorio della scuola nella Regione Lazio per il numero di giorni di permanenza nel territorio della Regione Lazio per 100€ (+ 20%).

A titolo esemplificativo, se ipotizziamo un progetto nel quale è previsto il coinvolgimento di 20 studenti di una scuola del Lazio che si recano per 4 giorni presso la scuola gemellata fuori Regione Lazio e 10 studenti della scuola gemellata che si recano per 2 giorni nel territorio della scuola nella Regione Lazio il contributo massimo riconoscibile è così calcolato:

20 (studenti scuola Lazio) X 4 (giorni) X 100 (€) + 10 (studenti scuola Regione x) x 2 (giorni) x 100 (€) =10.000,00€ + 20% (tasso forfettario) = 12.000,00€.

Si ribadisce infine che, così come disciplinato dall’art. 12 dell’avviso, nell’ambito del finanziamento massimo concedibile sono ammissibili:

  • per gli studenti della Regione Lazio il rimborso delle spese per l’organizzazione e la realizzazione delle attività di gemellaggio nonché i costi sostenuti per il soggiorno e trasporto degli alunni della scuola proponete sul territorio della scuola gemellata.
  • per gli studenti della scuola di altri territori regionali è ammissibile unicamente il rimborso delle spese di soggiorno degli studenti sul territorio della Regione Lazio.
  • a copertura dei costi di personale sostenuti per l’attuazione del progetto è riconosciuto, conformemente a quanto previsto dall’art. 55 del Regolamento (UE) 2021/1060, un tasso forfettario pari al 20% delle spese dirette per la realizzazione delle attività di gemellaggio ritenute ammissibili a seguito dei controlli effettuati dalla Regione Lazio che non deve essere rendicontato.