Bando pesca e acquacoltura: modifiche e proroga termini

Compensazione finanziaria agli operatori per mancati guadagni a seguito della guerra. C'è tempo fino al 15 maggio per presentare le domande
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Con la Determinazione n. G05868 del 3 maggio 2023 l’amministrazione regionale ha in parte modificato e prorogato i termini di chiusura dell’avviso PO FEAMP – Misura 5.68 Misure per la commercializzazione.

Tramite una compensazione finanziaria, il bando sostiene gli operatori del settore della pesca e dell’acquacoltura per il mancato guadagno e per i costi aggiuntivi sostenuti a causa della perturbazione del mercato, dovuta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e ai suoi effetti sulla catena di approvvigionamento dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

Nel dettaglio la Determinazione approva le modifiche dell’avviso pubblico di cui alla determinazione G04492 del 4 aprile 2023, come segue:

  • al paragrafo 6.2 “Determinazione della compensazione per le imprese di acquacoltura”, al penultimo capoverso, dopo le parole “…non può superare la cifra di 360.000,00 euro” e prima del punto, è inserita la frase seguente: “…, elevato a 600.000,00 euro nel caso di imprese acquicole che dimostrano un consumo di energia elettrica medio nel triennio 2019- 2021 superiore a 1.000.000 di kw/anno. Tale elevazione sarà considerata nel conteggio di cui al paragrafo 6.3, tuttavia il pagamento della quota di compensazione, derivante da tale elevazione, è subordinato all’approvazione della modifica dell’Allegato XIII al PO FEAMP 2014-2020 che ne prevede l’applicazione, da parte della Commissione Europea”;
  • al paragrafo 6.3 “Definizione del contributo spettante”, al primo capoverso, la frase tra le parentesi tonde “… (euro 80.000,00 ed euro 200,00 per imbarcazione, 360.000,00 e 500,00 euro per impresa di acquacoltura)…” è sostituita dalla frase “…(euro 80.000,00 ed euro 200,00 per imbarcazione, 360.000,00, 600.000,00 e 500,00 euro per impresa di acquacoltura)…”;

Inoltre, vengono prorogati al 15 maggio 2023 i termini di presentazione delle domande stabiliti al paragrafo 10 dell’avviso pubblico di cui alla determinazione G04492 del 04/04/2023.

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.