Ai fini dell’attivazione di sedi occasionali per la realizzazione delle attività formative nell’ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – Avvisi pubblici N.1 e N.2 GOL, il riferimento normativo è la DGR 682/2019 ed in particolare secondo quanto previsto dall’art.5, i soggetti accreditati hanno facoltà di far ricorso a ulteriori locali a complemento temporaneo (sedi temporanee/occasionali), costituiti da aule, laboratori e relativi servizi comuni, anche ubicati in altra parte del territorio regionale rispetto alla sede/sedi accreditate, purché:
i) venga esplicitato e giustificato nella domanda di partecipazione l’utilizzo della sede temporanea (occasionale) in alternativa alla sede accreditata;
ii) gli ulteriori locali abbiano le caratteristiche che la presente direttiva prevede in relazione all’adeguatezza degli stessi e i soggetti accreditati dichiarino di disporre del Nulla Osta Tecnico Sanitario (NOTS) per attività di formazione, relativo ai locali dove la stessa si realizza.
La disponibilità e adeguatezza della sede temporanea (occasionale), così come il rispetto delle eventuali ulteriori prescrizioni contenute negli avvisi pubblici, devono essere dimostrate all’ufficio competente per la gestione del progetto approvato, a cura del soggetto accreditato, prima dell’avvio delle attività. Le sedi temporanee (occasionali) non vengono quindi accreditate; il loro utilizzo viene autorizzato dalla Regione di volta in volta nell’ambito delle procedure di finanziamento e gestione dell’attività formativa per la quale vengono richieste.
L’autorizzazione è valida solo per il periodo di svolgimento del progetto finanziato e cessa automaticamente al termine dello stesso.
Per quanto riguarda i servizi al lavoro si rimanda alla DD_G09990_07_09_2016