FSE+ Autorità di Gestione (AdG)


L’Autorità di Gestione, allo scopo di conseguire gli obiettivi del Programma, svolge le seguenti funzioni:

  • selezione delle operazioni, in conformità all’art. 73 del CPR
  • svolge la funzione di gestione del Programma, ai sensi dell’art. 74 del CPR
  • sostiene il lavoro del Comitato di sorveglianza, in conformità all’art. 75 del CPR
  • supervisiona gli Organismi intermedi
  • registra e conserva elettronicamente i dati relativi ad ogni Operazione ai fini della sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit
  • assicura la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione degli utenti.

Nell’ambito della selezione delle Operazioni:

  • stabilisce ed applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti
  • garantisce l’accessibilità per le persone con disabilità e la parità di genere
  • tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio dello sviluppo sostenibile e della politica dell’Unione in materia ambientale
  • garantisce che le operazioni selezionate siano conformi al Programma, ivi compresa la loro coerenza alle strategie alla base del Programma, rientrino nel campo di applicazione di un fondo e di una condizione abilitante e che siano attribuite ad un campo di intervento, che le operazioni selezionate presentino il miglior rapporto fra l’importo del sostegno, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi
  • verifica che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari atti a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria
  • garantisce che le operazioni selezionate che rientrano nella direttiva 201192/CE siano soggette ad una valutazione di impatto ambientale o ad una procedura di screening e l’immunizzazione degli effetti del clima per gli investimenti in infrastrutture la cui durata attesa è di almeno 5 anni
  • garantisce che nelle operazioni non rientrino attività oggetto di delocalizzazione, in conformità all’art. 66 e non siano oggetto di un parare motivato della Commissione per infrazione
  • garantisce che il beneficiario receva un documento con tutte le condizioni per il sostegno all’operazione.

Nell’ambito della gestione del Programma, l’AdG:

  • esegue le verifiche di gestione per accertarsi che i prodotti ed i servizi cofinanziati sino stati forniti, che l’operazione conforme al diritto applicabile, al Programma e alle condizioni per il sostegno dell’operazione
  • garantisce, subordinatamente alla disponibilità di finanziamento, che ciascun beneficiario riceva l’importo dovuto integralmente entro 80 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento
  • pone in atto le misure anti-frode, previene, individua e rettifica le irregolarità
  • conferma che le spese registrate nei conti siano legittime e regolari e redige la dichiarazione di gestione in conformità al modello (all. XVIII CPR).


AdG del PR Lazio FSE+:
Avv. Elisabetta Longo
Direttrice della Direzione Formazione, Istruzione e Politiche per l’Occupazione